Italian Court suspends VAT registration appeal pending EU Court ruling on contract interpretation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation suspended the VAT registration appeal pending a preliminary reference to the European Court of Justice. The case involved a dispute over whether a complex transaction should be treated as a single asset sale or multiple service contracts under national law. The court decided to halt proceedings because the interpretation of the relevant national statute depends on the outcome of the EU Court's ruling on conflicting directives.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 n. 8 Dir. 77/388/CEE; Art. 19 Dir. 2006/112/CE; Art. 20 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131: National tax provisions restricting proof methods are incompatible with EU law if they prevent the tax authority from proving the economic substance of a transaction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
te 2, 2 ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15881/2018 R.G., proposto DA la "VESTAS ITALIA S.r.l.", con sede in Roma, in persona del consigliere delegato pro tempore e del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tonio Di Iacovo e dall'Avv. Benedetta Rossi, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRIENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 20 novembre 2017 n. 6680/03/2017; dato atto che la causa è decisa in pubblica udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 giugno 2022 dal Dott.
Giuseppe Lo Sardo; udito per la ricorrente l'Avv. Benedetta Rossi, che ha chiesto l'accoglimento; preso atto che nessuno è comparso per la controricorrente; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo e del terzo motivo con l'assorbimento dei restanti motivi. RILEVATO CHE: La "VESTAS ITALIA S.r.l." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 20 novembre 2017 n. 6680/03/2017, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro in relazione alla riqualificazione ex art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 del collegamento tra un contratto di compravendita di rimanenze di magazzino (materie prime, semilavorati e prodotti finiti relativi a torri eoliche) ed un contratto di servizi (gestione dei rapporti con i subappaltatori, controlli di qualità, coordinamento per gli aspetti di pianificazione e programmazione e coordinamento dello stoccaggio) alla stregua di una cessione unitaria di ramo aziendale, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 29 novembre 2016 n. 27240/02/2016, con compensazione delle spese giudiziali.
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che l'imposta di registro dovesse applicarsi in relazione al risultato finale dell'operazione complessiva, senza tener conto degli effetti particolari dei singoli atti. Il ricorso è affidato a quattro motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controric:orso. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo e del terzo motivo con l'assorbimento dei restanti motivi. In prossimità dell'udienza di discussione, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. (:iv..
RITENUTO CHE:
1. Preliminarmente, si rileva che, con ordinanza interlocutoria depositata il 31 marzo 2022 n. 10283, questa Sezione ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla questione «se gli artt. 5„ numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE ostino ad una disposizione nazionale come l'art. 20 del cl.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, modificato dall'art. 1, comma 87, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che impone all'Amministrazione finanziaria di qualificare l'operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extra testuali (ancorché essi siano oggettivamente esistenti e provati), derivandone la preclusione assoluta per l'Amministrazione finanziaria di provare che la prestazione economica, integrante una cessione d'azienda, in sé indissociabile, è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni - le plurime cessioni dei beni -, con il conseguente riconoscimento della detrazione IVA in assenza dei requisiti previsti dal diritto dell'unione Europea».
2. In conseguenza di tale ordinanza, con decreto reso il 5 maggio 2022, sul presupposto «dell'eventuale ricaduta della decisione della Corte di Giustizia sull'imposta di registro, in applicazione del principio di precauzione», il Presidente di questa Sezione ha disposto l'espunzione dal ruolo dei procedimenti aventi ad oggetto tale materia (mediante specifica elencazione).
3. Tenendo conto del thema decidendum (che involge l'applicazione dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), il collegio ritiene di dover rinviare a nuovo ruolo anche il presente procedimento, ancorché esso non sia espressamente ricompreso nell'elencazione dei procedimenti investiti dal suddetto provvedimento presidenziale, in attesa che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si pronunci sulla questione dell'incompatibilità tra gli artt. 5, n. 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE e l'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla questione specificata in motivazione e manda alla C