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Ordinanza Interlocutoria — n. 22324/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court suspends tax registration appeal pending EU Court ruling on VAT deduction compatibility.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22324/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation suspended the tax registration appeal pending a preliminary reference to the European Court of Justice. The appellant challenged a regional tax commission decision regarding the transfer of a hotel business, arguing that the tax authority incorrectly applied national rules to deny VAT deductions. The court ruled that the case involves a conflict between national tax registration statutes and EU VAT directives, necessitating a final interpretation by the EU Court before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 20 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131; Art. 5 n. 8 Directive 77/388/CEE; Art. 19 Directive 2006/112/CE: The national provision requiring tax registration based solely on textual contract elements is incompatible with EU VAT directives if it prevents the deduction of VAT on artificially split transactions constituting a business transfer.

Parole chiave

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tax registration registration VAT deduction compatibility business transfer transfer preliminary reference reference EU law supremacy artificial transaction transaction Cassazione suspension imposta sull'acquisto

Disposizioni normative citate

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Art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione (verosimilmente) all'art.
Art. 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE
Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art. 51 del D.P.R.
Art. 19 della direttiva n. 2006/112/CE
Art. 370, comma 1, cod. proc. civ.
Preliminarmente, si rileva che l'Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita nel presente procedimento, avendo depositato il proprio controricorso dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 370, comma 1, cod.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
1.31, in relazione (verosimilmente) all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto di sostituirsi all'amministrazione finanziaria nell'accertamento dei presupposti dell'obbligazione tributaria.
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Testo completo

eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29769/2017 R.G., proposto DA la "CO.GE.IM. GT S.r.l.", con sede in Napoli, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa -4,4013 dall'Avv. Luigi Taddeo, con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso il Dott. Michelangelo Mattia, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

RESISTENTE AVVERSO Lit la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli 1'11 maggio 2017 n. 4255/52/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 giugno 2022 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: La "CO.GE.IM. GT S.r.l." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli 1'11 maggio 2017 n. 4255/52/2017, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro in relazione alla riqualificazione ex art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 della compravendita di una porzione di immobile con destinazione alberghiera in Forio (NA) alla stregua di cessione di azienda alberghiera dalla "BUONO HOTEL S.r.l." alla "CO.GE.IM.

GT S.r.l." (a mezzo di atto notarile del 27 luglio 2013), sulla scorta di informazioni assunte con riguardo al subingresso della "CO.GE.IM. GT S.r.l.' alla "BUONO HOTEL S.r.l." nella posizione di utilizzatrice in taluni contratti di locazione finanziaria ed alla concessione in subaffitto dalla "BUONO HOTEL S.r.l." alla "CO.GE.IM. GT S.r.l." dell'azienda alberghiera corrente in Forio (NA) sotto la ditta "HOTEL SAN VITO", ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 13 settembre 2016 n. 14631/22/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che l'imposta di registro dovesse applicarsi in relazione al risultato finale dell'operazione complessiva, senza tener conto degli effetti particolari dei singoli atti, che erano connessi dalla prossimità cronologica. Il ricorso è affidato a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, di cui la "CO.GE.IM. GT S.r.l." ha eccepito la tardività. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 52 e 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 1.31, in relazione (verosimilmente) all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto di sostituirsi all'amministrazione finanziaria nell'accertamento dei presupposti dell'obbligazione tributaria.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione (verosimilmente) all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la compravendita di una porzione di immobile con destinazione alberghiera potesse riqualificarsi - sulla base di elementi estrinseci - ad una cessione di azienda alberghiera.

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art. 51 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione (verosimilmente) all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la stima del valore dell'azienda alberghiera potesse tener conto dell'intero ammontare dei canoni di locazione finanziaria. RITENUTO CHE:

1. Preliminarmente, si rileva che l'Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita nel presente procedimento, avendo depositato il proprio controricorso dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 370, comma 1, cod. proc. civ. (nella specie, il ricorso è stato notificato il 28 dicembre 2017, mentre il controricorso è stato notificato il 9 febbraio 2018). 1.1 Ciò posto, si rileva che, con ordinanza interlocutoria depositata il 31 marzo 2022 n. 10283, questa Sezione ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla questione «se gli artt. 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE ostino ad una disposizione nazionale come l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, modificato dall'art. 1, comma 87, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che impone all'Amministrazione finanziaria di qualificare l'operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extra testuali (ancorché essi siano oggettivamente esistenti e provata derivandone la preclusione assoluta per l'Amministrazione finanziaria di provare che la prestazione economica, integrante una cessione d'azienda, in sé indissociabile, è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni - le plurime cessioni dei beni -, con il conseguente riconoscimento della detrazione IVA in assenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea». 1.2 In conseguenza di tale ordinanza, con decreto reso il 5 maggio 2022, sul presupposto «dell'eventuale ricaduta della decisione della Corte di Giustizia sull'imposta di registro, in applicazione del principio di precauzione», il Presidente di questa Sezione ha disposto l'espunzione dal ruolo dei procedimenti aventi ad oggetto tale materia (mediante specifica elencazione).1.3 Tenendo conto del thema decidendum (che involge l'applicazione dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), il collegio ritiene di dover rinviare a nuovo ruolo anche il presente procedimento, ancorché esso non sia espressamente ricompreso nell'elencazione dei procedimenti investiti dal suddetto provvedimento presidenziale, in attesa che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si pronunci sulla questione dell'incompatibilità tra gli artt. 5, n. 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE e l'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla questione specificata in motivazione e manda alla Cancelleria per i conse