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Ordinanza — n. 22323/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal by declaring procedure extinct due to early settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22323/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax proceeding extinct because the taxpayers submitted a request for expedited settlement with proof of the first payment installment. The administrative authority had requested extinction due to the lack of interest in a merits decision after the settlement deadline passed without rejection. The court ruled that the procedural requirements for the expedited settlement were met, rendering the appeal moot.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 6, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119; Art. 6, commi 1, 6, 10 e 13, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119: When taxpayers submit a request for expedited settlement with proof of payment and do not request a merits hearing before the deadline, the procedure is extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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expedited settlement procedure tax appeal extinction cessation of subject matter first installment payment lack of interest in merits crescita in giudicato della tassazione arretrati d'imposta estinzione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 6, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136
CONSIDERATO CHE: Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia con la prova di versamento della prima rata dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L.
Art. 6, commi 1, 6, 10 e 13, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136
CONSIDERATO CHE: Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia con la prova di versamento della prima rata dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721
Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721).
Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733
Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733).
Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420
Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
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Testo completo

nte 2-2 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 493/2017 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Cipriano Erwin e Cipriano Cristina, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Marino, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTI AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano 11 giugno 2016 n. 3309/44/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 giugno 2022 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano I'l giugno 2016 n. 3309/44/2016, che, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per l'IRPEF relativa all'anno 2009 (con relativi accessori), in dipendenza di plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni acquistati per successione ereditaria apertasi il 10 gennaio 1995 e assegnati per divisione ereditaria 1'11 maggio 2004, ha accolto l'appello proposto da Cipriano Erwin e Cipriano Cristina nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese il 25 maggio 2015 n. 241/01/2015, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il titolo di acquisto doveva farsi risalire alla successione ereditaria e che, pertanto, le spese inerenti alla successione ereditaria fossero deducibili dal valore dei terreni venduti. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Cipriano Erwin e Cipriano Cristina si sono costituiti con controricorso. A seguito della presentazione di domanda di definizione agevolata della controversia con la quietanza di versamento della prima rata dell'importo dovuto, Cipriano Erwin e Cipriano Cristina hanno chiesto la sospensione del procedimento.

Posto che nessuna delle parti ha chiesto di fissare l'udienza per la trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto di dichiarare l'estinzione per procedimento. CONSIDERATO CHE: Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia con la prova di versamento della prima rata dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, i contribuenti hanno chiesto la sospensione del procedimento fino al 31 dicembre 2020.

Nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, l'amministrazione finanziaria ha chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. RITENUTO CHE: Sulla scorta della documentazione prodotta dai contribuenti, si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dall'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136. Difatti, dopo la presentazione dell'istanza di definizione agevolata con la quietanza di versamento della prima rata dell'importo dovuto, la causa è stata sospesa fino al 31 dicembre 2020, l'istanza di definizione agevolata non è stata respinta entro il 31 luglio 2020 e la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020.

Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721). Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così