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Ordinanza Interlocutoria — n. 22322/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to verify timeliness of appeal filing regarding tax dispute over rural property certification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22322/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new hearing to verify the timeliness of the appellant's appeal filing. The underlying dispute involved a tax assessment for omitted rural property declarations, where the lower court rejected the taxpayer's claim based on a lack of historical continuity in land registry records. Since the exact date of the appeal's deposit was unclear in the file, the court could not determine if the sixty-day statutory deadline had been met.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 23, 54 D.Lgs. 546/92: When the date of appeal filing is uncertain, the case must be remanded to verify procedural timeliness before substantive review.

Parole chiave

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procedural timeliness appeal filing deadline tax dispute rural property uncertain filing date remand for verification administrative tax appeal statutory deadline compliance status giuridico anteriore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 23 D.Lgs. 546/92
Art. 54 D.Lgs. 546/92
23 e 54 d.lgs. 546/92( termine che scadeva il 28 novembre 2016).
art. 112 c.p
Con la terza censura, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c.
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Testo completo

guente ORDINANZAi-E<Leo e.2-co{t-= SUL RICORSO RG 3285/2020 proposto da Cantina Forlì Predappio Società Agricola Cooperativa in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma Via F. Denza n° 20 presso lo studio dell'Avv. Laura Rosa e rappresentata e difesa dall'Avv. Christian Califano giusta procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via F. Denza n. 20 presso e nello Studio dell'Avv. Laura Rosa RICORRENTE CONTRO Comune di Predappio in persona del sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in Roma Via Monte Zebio n° 37 presso lo studio degli Avv.ti Marcello Furitano e Cecilia Furitano che lo rappresentano e difendono unitamente all'Avv.

Marco Zanasi come da procura speciale in calce al - Controricorrente -avverso la sentenza n. 1873/2019 emessa dalla CTR Emilia Romagna e depositata il 14.10.2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta all'udienza del 14.06.2022 dal Consigliere Dott. ssa Milena Balsamo; Lette le conclusioni del Pg nel senso del rigetto del ricorso. ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA 1. La Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, con la sentenza impugnata, ha accolto l'appello proposto dal Comune di Predappio avverso la sentenza n° 110/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì, che aveva accolto l'impugnazione proposta da Cantina Forlì Predappio Società Agricola Cooperativa avverso l'avviso di accertamento, notificatole dal Comune di Predappio, per omessa dichiarazione ed omesso pagamento ICI per gli anni dal 2008 al 2011, relativamente ad un immobile strumentale per cui la contribuente aveva presentato autocertificazione ex .d.l. n. 70/2011 in data 28.09.2011 relativamente al fabbricato rurale strumentale accatastandolo in categoria D/10 ( f.31, part. 130 sub 6), prima accatastato in categoria D/8 f.I 31 part. 130 sub 1 e poi, a seguito di ampliamento per l'installazione di serbatoio di accumulo rifiuti, quale sub 4.

2. In particolare, la Regionale - aderendo all'impostazione difensiva del Comune, asseriva che difettava la continuità storica tra il fabbricato oggetto dell'autocertificazione ex d.l. n. 70/2011 e quello per il quale l'ente locale aveva attivato la pretesa tributaria, dal momento che il primo risultava catastalmente soppresso il 2 agosto 2011 e dallo stesso risultano originati due complessi immobiliari oggetto della domanda di variazione catastale, alla cui rappresentazione catastale corrisponde una modificazione materiale. In aggiunta, affermava che ai fini della retroattività delle disposizioni normative di cui al citato d.I., non è sufficiente la presentazione dell'autocertificazione ma è necessaria l'annotazione negli atti catastali della domanda di variazione catastale come dispone l'art. 2 comma 5 ter d.l. n. 102/2013 che le esige espressamente, assumendo che il Comune non aveva provveduto alla relativa annotazione della domanda di variazione catastale.

Ricorre sulla base di tre motivi l'ente contribuente avverso la sentenza indicata in epigrafe. La contribuente ha depositato in prossimità dell'udienza memorie con cui ha chiesto la riunione del presente giudizio a quello recante n. RG 13203/22, pendente tra le medesime parti e relativo ad annualità di imposta pregresse. Il Comune di Predappio resiste con controricorso. La P.G. ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per l'eventuale riunione con altro giudizio pendente tra le medesime parti e relativo a pregresse annualità. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO 2.

Con il primo motivo, si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n° 5 c.p.c., per avere erroneamente la CTR ritenuto che l'immobile per cui era stata attivata la pretesa tributaria fosse diverso da quello oggetto dell'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di ruralità, poiché il primo risultava catastalmente soppresso il 2/8/2011 e dallo stesso risultavano "originati due complessi immobiliari-oggetto della domanda di variazione alla cui rappresentazione catastale corrisponde in effetti una modificazione fisica".

La CTR avrebbe omesso di esaminare il fatto storico rappresentato dalla contribuente concernente il mero ampliamento del fabbricato originario, che non ne aveva comportato alcuna trasformazione. Con lo stesso motivo si deduce che, in realtà, l'istanza era stata annotata in catasto.3. Con il secondo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 2, D.LGS n° 504/92, dell'art. 7, co 2 bis, DL 70 /2011, dell'art. 13, comma 14 bis, DL 201/11, nonchè degli artt. 2, comma 5 ter, del DL 102/2013 e 1, comma 2, del DM 26/7/2012 in relazione all'art. 360, n° 3), c.p.c., per avere la CTR negato l'efficacia retroattiva della ruralità autocertificata all'immobile in questione, ritenendo erroneamente che la normativa citata non fosse applicabile nel caso di mera variazione dei dati catastali di un medesimo immobile.

4. Con la terza censura, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n° 4), c.p.c., in quanto la CTR avrebbe omesso ogni pronuncia su uno specifico motivo di censura proposto in primo grado e riproposto in appello, concernente l'inesistenza del potere sanzionatorio dei comuni nei casi dipendenti da variazioni catastali per cui sia venuto meno l'obbligo dichiarativo ed in ordine all'entità della sanzione ed all'applicabilità del cumulo giuridico. 5.In relazione al terzo motivo, risulta dalla trascrizione delle controdeduzioni in appello, che la contribuente aveva chiesto la disapplicazione delle sanzioni applicate, reputando non sussistente l'obbligo dichiarativo per il principio di legalità( favore rei) di cui all'art. 3 co.2, d.lgs. 472/97 e l'applicazione di una unica sanzione per l'omessa presentazione reiterata negli anni, della dichiarazione delle unità immobiliari, con applicazione della regola del cumulo giuridico.

La controricorrente obietta che la riproposizione è avvenuta fuori termine il 10 marzo 2017, rispetto alla notifica dell'atto di appello del 29.09.2016 e dunque senza osservare il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'appello, come previsto dal combinato disposto degli artt. 23 e 54 d.lgs. 546/92( termine che scadeva il 28 novembre 2016). Sennonchè, dagli atti prodotti non risulta con certezza la data del deposito del ricorso e dunque non è possibile accertare la tempestività o meno delle doglianze sollevate in sede di gravame.Appare pertanto opportuno rinviare a nuovo ruolo sia per l'eventuale riunione al giudizio n. RG 132013/22, pendente tra le medesime parti ed avente ad oggetto annualità pregresse, sia per acquisire il fascicolo di merito al fine di verificare la tempestività della costituzione dell'appellato.

P.Q.M.

La Corte Rinvia a nuovo ruolo sia per l'eventuale riunione con ml giudizio n. RG 132013/22, pendente tra le medesime parti ed avente ad oggetto annualità pregresse, sia per acquisire il fascicolo di merito al fine di verificare la tempestività della costituzione dell'appellato. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione della Corte di cassazione, il 14.06.2