Tax appeal dismissed as extinguished by accelerated payment and lack of formal objection within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer submitted a request for accelerated payment and the tax authority accepted it. The court noted that no formal objection to the definition was filed by the deadline of December 31, 2020, as required by the relevant decree. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs remained with the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure is extinguished if the taxpayer requests accelerated payment and the authority accepts it without a formal objection being lodged within the prescribed term.
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RETO sul ricorso ricorso iscritto al n. 4724/2016 R.G. proposto da Db-Line s.r.I., rappresentata e difesa dagli Avv.ti i. ra Chliairellí1, Giacomo Garancini e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4952/24/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R2Y030100248.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma r 7 2022 .,4-5/!fl 2022_ fL CANCE