Italian tax court case dismissed due to procedural extinction after deadline passed without party action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinct because neither the tax authority nor the taxpayer requested a hearing extension before the December 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on an impositio act, but the specific simplified settlement procedure under the 2018 decree lapsed due to inactivity. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When parties fail to request a hearing extension within the statutory deadline for simplified tax procedures, the process extinguishes automatically, and the costs remain the responsibility of the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CRETO sul ricorso iscritto al n. 2670/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Romanoni Cristiano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Modenesi Stefano e Tomassini Antonio, con domicilio eletto in Roma (RM), Via dei Due Macelli, n. 66, presso il loro studio "DLA Piper Studio Legale Tributario Associato" avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3730/45/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T93050G01591.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 2:3 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma rL CANCELLISU1&SP