Tax court process extinguished due to failure to request simplified procedure treatment by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified procedure treatment within the statutory deadline. The Regional Tax Commission had previously dismissed the taxpayer's appeal, but the case lapsed without a final resolution on the merits. Consequently, the court ruled that the procedural time limit expired, terminating the dispute without a substantive judgment on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes if parties fail to request simplified procedure treatment within the deadline, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 1645/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Sandoz S.p.A. e Novadis Farma S.p.A., rappresentate e difese dall'Avv. Tonio Di Iacovo, con domicilio eletto in Roma, viale Castro Pretorio, n. 122, presso lo studio dello stesso; Mipharm S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gian Marco Sarno e Luca Bernardini, con domicilio eletto in Roma, via Guido Banti, n. 34, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3153/5/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 09/1T/001765/000/P001.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese dei processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ILSP i a o 23 M CANCELLIERE E