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Decreto — n. 22314/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 22314/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing before December 31, 2020. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary application under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018 to extend proceedings. Consequently, the court ruled that the procedural time limit had expired, resulting in the automatic termination of the case.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: If parties fail to request a hearing within the statutory deadline for simplified tax proceedings, the process extinguishes automatically, and the court may only restore the hearing upon a subsequent request.

Parole chiave

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tax procedure extinction statutory time limit simplified tax proceedings hearing request deadline automatic process termination allegazioni insufficientemente motivate procedure di ricorso estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4818/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Weber Massimiliano e Salvan Rossella, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alberto de Felice e Renato Tobia, con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini, n. 11, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1363/1/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T65011003504/2012, T6S011003568/2012, T6S051003515/2012 e T65051003574/2012.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 1.19 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ... IL CANCELLIERE ESPERT