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Ordinanza — n. 22306/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal and remands case for joint handling of simplified settlement request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22306/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the taxpayer's appeal against tax assessments for income from participation, noting the taxpayer subsequently requested a simplified settlement. The court determined the case was definable under the relevant decree and ordered a remand to a new docket. This procedural step allows the tax authority to respond to the new settlement data before the case is fully resolved.

Regesto Legislator

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Art. 6 of D.L. n. 193/2016; When a taxpayer requests a simplified settlement for pending tax liabilities, the court must remand the case to a new docket to allow the tax authority to verify the new data and respond before final judgment.

Parole chiave

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simplified settlement request tax appeal dismissal income from participation remand to new docket joint case handling tax liability verification procedural remand inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 of D.L. n. 193/2016
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25590/2016 R.G. proposto da GIANBATTISTA SCARINGI, rappresentato e difeso dall'Avv. Egidio Lizza, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Valadier n.43; - ricorrente - contro 2í4 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.1749/13/2016 depositata il 6 luglio 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 4 maggio 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia rigettava l'appello proposto da Scaringi Gianbattista avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n.1788/9/2015 di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso tre avvisi di accertamento per IRPEF e accessori per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009.

2. Atti impositivi venivano elevati nei confronti delle società Scaringi Immobiliare S.r.l. e Scaringi Costruzioni S.r.l. e, a seguito della rettifica del reddito di impresa dichiarato dalle società per vari anni di imposta tra cui quelli oggetto di ripresa nel presente processo, facevano seguito in capo a Gianbattista Scaringi gli avvisi di accertamento recanti l'imputazione di reddito da partecipazione nei confronti del contribuente, socio delle s.r.l. a ristretta base sociale suddette.

3. Sulla base di siffatto p.v.c. venivano ricostruiti i ricavi della società nel quadro di un accertamento analitico induttivo ex art.39 primo comma lett.

d) del d.P.R. n.600 del 1973. Tanto il giudice di prime cure quanto quello di appello confermavano l'impianto e la misura delle riprese nei confronti del socio Gianbattista Scaringi.

3. Avverso la decisione propone ricorso il contribuente, affidato a dieci motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Da ultimo il ricorrente deposita memoria in cui rende noto di aver adito la definizione agevolata ai fini della rinuncia al ricorso. Considerato che:

4. Con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale il contribuente ha dichiarato - con nota di deposito non notificata alla controparte - di aver adito la definizione agevolata dei carichi pendenti ex art.6 del d.l. n.193 del 2016 e di aver versato gli importi dovuti, ai fini della rinuncia al ricorso;

5. Osservato che la presente controversia, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, appare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata, e ritenuto opportuno rinviare la presente controversia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso connesso iscritto all'RGN 25588/2016 (ricorso proposto da Scaringi Costruzioni S.r.l., controversia a sua volta decisa in primo grado con sentenza della CTP n.1788/9/2015, società nei cui confronti il contribuente possiede reddito da partecipazione oggetto di ripresa a tassazione), consentendo così all'Agenzia controricorrente di prendere posizione sul fatto nuovo prospettato da parte contribuente nella memoria datata 19 aprile 2022 e al fine di verificare l'esattezza dei dati relativi agli atti riscossivi oggetto di definizione agevolata e dell'avviso di accertamento impugnato;

P.Q.M.

letto l' art.6 del d.l. n.193 del 2016, rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso connesso iscritto all'RGN 25588/2016, assegnando all'Agenzia termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per prendere posizione sulla memoria datata 19 aprile 2022 depositata da parte contribuente nel presente r