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Ordinanza — n. 22305/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22305/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22305/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia ri- gettava l'appello proposto dalla società Scaringi Immobiliare S.r.l. av- verso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n.1788/9/2015 di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento per IRES 2008, 2009, 2010, 2011.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22305/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Sulla base di p.v.c. venivano ricostruiti i ricavi delle società nel qua- dro di un accertamento analitico induttivo art.39 primo comma lett.

Parole chiave

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computo del reddito reddito delle partecipazioni in diritto tributario inchiesta per sottrazione d'imposta computo dei contributi imposta sull'utile delle aziende proventi esenti da imposta
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25589/2016 R.G. proposto da SCARINGI IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Egidio Lizza, elettivamente domi- ciliato presso il suo studio in Roma, via Valadier n.43; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Pu- glia n.1751/13/2016 depositata il 6 luglio 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 4 maggio 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia ri- gettava l'appello proposto dalla società Scaringi Immobiliare S.r.l. av- verso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n.1788/9/2015 di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento per IRES 2008, 2009, 2010, 2011.

2. Atti impositivi venivano elevati nei confronti delle società Scaringi Immobiliare S.r.l. e Scaringi Costruzioni S.r.l. e, a seguito della retti- fica del reddito di impresa dichiarato dalle società per vari anni di im- posta tra cui il 2008, facevano seguito in capo ai soci Maddalena Chieti e Gianbattista Scaringi gli avvisi di accertamento recanti l'imputazione di reddito da partecipazione in capo alle persone fisiche, soci di cia- scuna delle due suddette società a ristretta base sociale.

3. Sulla base di p.v.c. venivano ricostruiti i ricavi delle società nel qua- dro di un accertamento analitico induttivo art.39 primo comma lett.

d) del d.P.R. n.600 del 1973. Tanto il giudice di prime cure quanto quello di appello confermavano l'impianto e la misura delle riprese nei con- fronti della società.

3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a cin- que motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che:

4. In primo grado le quattro controversie coinvolgenti le due società Scaringi Immobiliare S.r.l. e Scaringi Costruzioni S.r.l. e i due soci per- sone fisiche Maddalena Chieti e Gianbattista Scaringi partecipi in cia- scuna delle s.r.l. a ristretta base sociale sono state decise dall'unica sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n.1788/9/2015. Gli appelli proposti dai contribuenti contro tale deci- sione non sono stati riuniti dalla CTR della Puglia, né il giudice d'appello ha sospeso ex art.295 cod. proc. civ. le cause relative ai soci, legate da rapporto di pregiudizialità rispetto all'accertamento dei redditi asse- ritamente non dichiarati dalle società e oggetto di accertamenti, da cui discendono le riprese per redditi da partecipazione.

5. Ritenuto che la presente controversia dev'essere rinviata a nuovo ruolo per trattazione congiunta, oltre che con i ricorsi avanzati dai soci, iscritti rispettivamente ai nn. r.g. 25587/2016 e 25590/2016 e chia- mati alla presente adunanza, anche con il ricorso proposto dalla se- conda società da questi partecipata, Scaringi Costruzioni S.r.l., iscritto all'r.g.n.25588/2016;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso iscritto all'r.g.n.25588/2016.