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Ordinanza — n. 22287/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of proof of postal service delivery receipt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22287/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Equitalia Nord against the Lombardy Regional Court inadmissible. The appellant argued for a violation of procedural articles regarding the notification of the tax assessment notice, but the court found no opposition from Elle Bi Srl. The decision hinged on the strict requirement that postal notification is only perfected upon the recipient's delivery, evidenced by a receipt, not merely by the post office's acceptance of the letter.

Regesto Legislator

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Art. 149, ultimo comma, c.p.c.; Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.: The notification via postal service is perfected only upon delivery to the recipient, evidenced by a receipt; without this document, the appeal is inadmissible for lack of notification.

Parole chiave

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postal notification perfection delivery receipt requirement inadmissible appeal tax assessment notice Cassation procedure rules difetto di motivazione prova di pagamento documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 149, ultimo comma, c.p.c.
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
i) Per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 comma 1 n.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
i) Per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 comma 1 n.
Art. 25 comma 2 DPR n. 602/1977
Per violazione e\ o erronea interpretazione dell'art. 25 comma 2 DPR n.
Art. 2697 cc
Art. 156 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R.
art. 291 c.p
comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.»).

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20778 del 21/07/2021
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA (I ct sul ricorso 29484-2015 proposto da: EQUITALIA NORD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell'avvocato SANTE RICCI, rappresentata e difesa dall'avvocato 2021 MAURIZIO CIMETTI; http://10.2.239.81/SICCivi1eWEB/redazionesentenzavisjsp 06/07/2022 Page 2 of 2 4640 - ricorrente - contro ELLE BI SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 1939/2015 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 07/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2C21 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE D'AURIA; http://10.2.239.81/SICCivileWEB/redazionesentenzavis.jsp 06/07/2022 Fatti di Causa La vicenda giudiziaria trae origine dall'emissione di una cartella di pagamento emessa dalla Equitalia Nord nei confronti di Elle Bi Srl. A seguito di ricorso proposto dalla società intimata, la Ctp di Milano confermava l'atto impugnato. Tale pronuncia di primo grado era impugnata ed in sede di gravame la Ctr della Lombardia accoglieva l'appello della contribuente in quanto mancava nella cartella notificata il nome del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della cartella.

Proponeva ricorso in Cassazione Equitalia Nord che si affidava a tre motivi:

i) Per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 cpc.

2) Per violazione e \o falsa applicazione degli artt. 2697 cc e 156 cpc in relazione all'art. 360 comma i n. 3 cpc.

3) Per violazione e\ o erronea interpretazione dell'art. 25 comma 2 DPR n. 602\1977. Non si costituiva la soc. Elle Bi srl. Ragioni della decisione Va in via preliminare evidenziato che la notificazione per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto da notificare, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, che deve essere documentata con l'avviso di ricevimento (o ricevuta di ritorno). Ne deriva che, essendo stata tale forma di notificazione adottata per il ricorso per Cassazione, l'avvenuto deposito della sola accettazione della raccomandata dall'ufficio postale, senza l'allegazione del predetto avviso, che non può trovare equipollente nella produzione della ricevuta di spedizione, determina l'inesistenza della notificazione medesima e l'inammissibilità dell'impugnazione (v. da ultimo Cass. n. 20778 del 21/07/2021, secondo la quale «Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.»).

Nulla per le spese. P. Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma i-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma 9 7 2021 Il presidente Giusep:pe Fuochi Tin