Tax authority appeal dismissed due to lack of standing after company deregistration under new corporate law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible because the company had been deregistered prior to the tax notice, stripping it of legal capacity to sue. The tax agency argued the appeal should proceed against the former administrator and heirs, but the court found no standing for the company or its former representative. Consequently, the lower court's judgment was annulled without remittal due to this fundamental procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 c.p.c.; Art. 2495 comma 2 c.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 30 D.P.R. n. 633/1972; Art. 8 D.P.R. n. 322/1988: Once a company is deregistered under the new corporate law regime, it loses the capacity to initiate legal proceedings, rendering any subsequent action by its former administrator or heirs inadmissible for lack of active standing.
Parole chiave
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26169-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2021 che la rappresenta e difende; 4637 - ricorrente - contro http://10.2.239.81/SICCivileWEB/redazionesentenzavis •sp 06/07/2022 Page 2 of 2 BRANCALENTE PAOLO, in qualità di socio della ASSIA MODA S.R.L. in liquidazione e di erede del socio BRANCALENTE UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANCARLO OLIVIERI; - controricorrente e ricorrente incidentale nonchè contro ASSIA MODA SRL IN LIQUIDAZIONE, D'ANGELO ROSINA; - intimati - nonchè contro ASSIA MODA SRL IN LIQUIDAZIONE, D'ANGELO ROSINA, AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimati - avverso la sentenza n. 308/2014 della COMM.TRIB.REG.MARCHE, depositata il 23/09/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE D'AURIA; http://10.2.239.81/SICCivileWEB/redazionesentenzavis.jsp 06/07/2022 Fatti di Causa La vicenda giudiziaria trae origine dalla cartella di pagamento notificata il 21 9 2006, emessa nei confronti di Società Assia Moda srl, che aveva illegittimamente operata una compensazione iva. Il ricorso era proposto da Umberto Brancalente, in nome e per conto della società, e la Ctp di Ascoli Piceno lo accoglieva ritenendo in fatto sussistente il credito iva portato in compensazione. Tale sentenza era confermata dalla Ctr a seguito di appello proposto dalla Agenzia delle entrate.
Propone ricorso in Cassazione l'Agenzia delle Entrate nei confronti di Assia Moda srl in persona del liquidatore presso i difensori costituiti in appello, nonché Brancalente Paolo quale socio ed erede di Brancalente Umberto e D'angelo Rosina quale erede di Brancalente Umberto affidandosi a due motivi così sintetizzabili:
1) Nullità per violazione dell'art. 75 cpc e dell'art. 2495 comma 2 in relazione all'art. 360 n. 4 cpc;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del Dpr n. 633\1972 e dell'art. 8 del dpr 322\1988 in relazione all'art. 360 co. i n. 3 cpc. Si costituiva con controricorso solo Brancalente Pa olo, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e \o infondato e proponendo ricorso incidentale condizionato con due motivi. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente si duole che i giudici di primo e secondo grado non abbiano dichiarato il ricorso inammissibile per il difetto di legittimazione processuale attiva del ricorrente Brancalente Umberto quale amministratore della società.
La cartella impugnata, l'unico atto di cui oggi si deve discutere, fu emessa nei confronti di Assia moda srl e notificata al Brancalente Umberto quale amministratore, e da quest'ultimo impugnata in tale qualità. La società, infatti, era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2003 e cioè prima della notifica della cartella avvenuta il 21 9 2006 e della proposizione del ricorso giurisdizionale. Il ricorso introduttivo, peraltro, fu proposto dal Brancalente quale socio ed amministratore della società, ancorché estinta. Orbene, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue la società, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti, e priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (Sez.
U, n. 6070 del 12/03/2013). Il caso in esame ricade, dunque, sotto la nuova disciplina del diritto societario atteso che la cancellazione della società è intervenuta dopo il 10 gennaio 2004 (data di entrata in vigore del d.[gs. n. 6 del 2003). Ne deriva che già prima dell'introduzione del giudizio di primo grado la capacità processuale della società contribuente era venuta meno e, conseguentemente, anche la legittimazione a rappresentarla del "legale rappresentante pro tempore" (Cass. n. 15844 del 15/06/2018; Cass. n. 5736 del 23/03/2016; Cass. n. 21188 del 240/2014).
Tale esito travolge l'intero giudizio, esclusa la possibilità di alcuna statuizione di merito sull'oggetto del contendere. L'accertamento del difetto di legitimatio ad causam determina, infatti, l'impossibilità di prosecuzione dell'azione e, dunque, l'annullamento senza rinvio ex art. 382 c.p.c. della sentenza impugnata ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito. Pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo, nonché il ricorso incidentale condizionato, va dichiarato improponibile il ricorso originario.
Va, peraltro, dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di Brancalente Paolo quale socio ed erede di Branca] ente Umberto e di D'Angelo Rosina quale erede di Brancalente Umberto, i quali non hanno partecipato, in alcuna veste, nelle precedenti fasi di merito restando estranei, loro e il loro avente causa, al giudizio di primo e secondo grado. La loro posizione non era in alcun modo oggetto della controversia , e tenuto conto della funzione del giudizio di cassazione diretto solo a verificare la correttezza della decisione sotto il profilo della esatta applicazione delle norme processuali e sostanziali , non possono essere evocati nuovi soggetti e nel caso il Brancalente Paolo non era in causa in proprio ma come preteso legd[e rappresentante , sicché la evocazione dei suoi eredi da parte della Agenzia e quindi la loro costituzione è inammissibile, introducendo nel processo questioni nuove.Poiché non risulta mai essere stata contestata la legittimazione del Brancalente ad agire in nome e per conto della società nei precedenti gradi, ricorrono giusti motivi per compensare le spese processuali.
P. Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso avverso Brancalente Paolo quale socio ed erede di Brancalente Umberto e di D'Angelo Rosina quale erede di Brancalente Umberto. In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e il ricorso incidentale condizionato, dichiara che la causa non poteva essere proposta e cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio. Roma 9 7 2021 Il presiden