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Ordinanza — n. 22282/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22282/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22282/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16263-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2021 che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro http://10.2.239.81/SICCivile WEB/redazionesentenzavisj sp 06/07/2022 Page 2 of 2 FAILLA LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGOSTINO DEPRETIS N.86, presso lo studio dell'avvocato CMS ADONNINO ASCOLI & CAVASOLA SCAMONI, rappresentata e difesa dall'avvocato LAURA OPILIO; - controricorrente - nonchè contro SERIT SICILIA SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA; - intimata - avverso la sentenza n. 181/2011 della COMM.TRIB.REG.SICILIA SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il 17/05/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22282/2022 — snciv · Corte di Cassazione: GIUSEPPE D'AURIA; http://10.2.239.81/SICCivileWEB/redazionesentenzavis;jsp 06/07/2022 Fatti di Causa La vicenda giudiziaria trae origine dalla impugnazione della cartella esattoriale ed il relativo ruolo, con cui si richiedeva alla Failla Lucia il pagamento di 29.360,03, dovuto a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del Dpr n. 600\1973 e dell'art. 54 bis del Dpr n. 633 \72 per l'iva del 2003 oltre interessi e sanzioni. La Ctp di Siracusa accoglieva il ricorso ritenendo sussistente la violazione dell'art. 6, comma 5, legge n. 212\2000 da parte dell'ufficio che aveva omesso il cd contradditor io preventivo.

Parole chiave

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procedimento di controllo degli aiuti conti finanziari opposizione al precetto esecutivo disposizioni finanziarie produzione di documenti finanziari prescrizione di controllo
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16263-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2021 che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro http://10.2.239.81/SICCivile WEB/redazionesentenzavisj sp 06/07/2022 Page 2 of 2 FAILLA LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGOSTINO DEPRETIS N.86, presso lo studio dell'avvocato CMS ADONNINO ASCOLI & CAVASOLA SCAMONI, rappresentata e difesa dall'avvocato LAURA OPILIO; - controricorrente - nonchè contro SERIT SICILIA SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA; - intimata - avverso la sentenza n. 181/2011 della COMM.TRIB.REG.SICILIA SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il 17/05/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE D'AURIA; http://10.2.239.81/SICCivileWEB/redazionesentenzavis;jsp 06/07/2022 Fatti di Causa La vicenda giudiziaria trae origine dalla impugnazione della cartella esattoriale ed il relativo ruolo, con cui si richiedeva alla Failla Lucia il pagamento di 29.360,03, dovuto a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del Dpr n. 600\1973 e dell'art. 54 bis del Dpr n. 633 \72 per l'iva del 2003 oltre interessi e sanzioni. La Ctp di Siracusa accoglieva il ricorso ritenendo sussistente la violazione dell'art. 6, comma 5, legge n. 212\2000 da parte dell'ufficio che aveva omesso il cd contradditor io preventivo.

Tale sentenza a seguito di appello della Agenzia er a confermata dalla Ctr della Sicilia sez. di Siracusa. Proponeva ricorso in Cassazione la Agenzia delle Entrate, che si affidava ad un solo motivo di gravarne con cui denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, legge n. 212\2000 in relazione all'art. 360 cpc n. 3 del Dlgs n. 546\1972 ex art. 360 n. 3 cpc. Si costituiva con controricorso Failla Lucia che chiedeva il rigetto del ricorso. Sospeso il procedimento in relazione alla presentazione di istanza di definizione agevolata della lite, la parte resistente, peraltro, chiedeva la fissazione trattazione del procedimento.

Ragioni della decisione Con il motivo di gravame l'Agenzia delle entrate lamenta che la Ctr abbia ritenuto applicabile l'art. 6, 5°c., della legge n. 212/2000 che avrebbe imposto il previo contraddittorio con il contribuente, non essendovi alcuna circostanza da chiarire trattandosi di mera liquidazione dei tributi sulla base dei dati forniti dal contribuente nella dichiarazione. Il motivo non si confronta con la motivazione, visto che la Ctr, in coerenza con quanto affermato da questa Corte ha precisato che art. 6, comma 5, Statuto del Contribuente non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che il giudice d'appello ha ritenuto ricorresse («essendo indubbio che sussistevano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Prova ne sia che l'Ufficio, come dallo stesso dichiarato, ha rettificato più volte la liquidazione»). Ne deriva che non ha pregio la censura di violazione di legge, avendo la Ctr effettuato una corretta ricognizione astratta della fattispecie di diritto, inerente al disposto del suddetto art. 6, 5°c., indicando i relativi presupposti, specificando che non occorreva il contraddittorio preventivo solo allorché la questione non necessitasse di chiarimenti. La doglianza, dunque, del tutto carente in punto di autosufficienza, neppure riproducendo la cartella, è inammissibile non attingendo la ratio della decisione.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q. M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 4200 oltre euro 200 per esborsi, spese forfettarie ed oneri di legge. R