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Ordinanza — n. 22259/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal dismissed due to transactional settlement extinguishing the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22259/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal dismissed because the underlying dispute was extinguished by a transactional settlement. Down Europe GmbH had challenged an Italian tax authority's assessment of IRPEF and IRAP taxes for the year 2002, but the parties subsequently reached an agreement. Consequently, the court ruled that the litigation ceased due to the cessation of the contested subject matter.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When parties reach a transactional settlement resolving the dispute, the court must declare the judgment extinguished due to cessation of the contested subject matter.

Parole chiave

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transactional settlement cessation of matter tax appeal dismissal extinguishment of litigation IRPEF and IRAP taxes cooperazione fiscale europea convenzione fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

A sul ricorso iscritto al n. 29430/2016R.G. proposto da: Down Europe GmbH, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppa Maria Teresa Lamicela e Marialucrezia Turco , presso cui è elettivamente domiciliata in Roma alla via Barberini n.47. –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Lombardia n.5219/2016, pronunciata in data 18 febbraio 2016 , depositata il 12 ottobre2016 e non notificata . tributi r.g. n.29430/2016 Cons. est.

Andreina Giudicepietro Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del5 luglio 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal consigliere Andreina Giudicepietro. Dato atto che il sostituto p rocuratore g enerale Tommaso Basile ha chiestodichiararsi l’estinzione dl giudizio del ricorso . FATTO E DIRITTO 1. Down Europe GmbH ha proposto ricorso contro l ’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Lombardia n.5 219/2016 , pronunciata in data 18 febbraio 2016, depositata il 12 ottobre 201 6 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell a società , in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento per maggiori Irpeg ed Irap relative all’anno di imposta 2002. 2.Fissato per la camera di consiglio del 9 ottobre 2019, il ricorso veniva rinviato alla trattazione in pubblica udienza.

3. Nelle more, parte ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, per cessata materia del contendere, sulla base di un accordo transattivo intervenuto con l’ufficio ed allegato in copia all’istanza stessa. L’avvocatura dello Stato ha aderito all’istanza; pertanto, visto l’art.391 cod. proc. civ., non rimane che dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Roma