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Ordinanza — n. 22236/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest after taxpayer declared payment and extinguished the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22236/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer had previously submitted a declaration of payment and requested the extinction of the dispute. The tax agency failed to respond to this new evidence, but the Court ruled that the taxpayer's own action to extinguish the matter created a supervening lack of interest. Consequently, the appeal was rejected and the costs of the proceedings were assigned to the taxpayer.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002; When a taxpayer voluntarily extinguishes the subject matter of a tax dispute by declaring payment, a subsequent cassation appeal is inadmissible due to supervening lack of interest.

Parole chiave

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supervening lack of interest extinction of dispute tax payment declaration inadmissible appeal assignment of costs divieto di pagamento diritti del contribuente contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R.
Art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 29 del d.lgs. n. 546 del 1992
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8010/2015R.G. proposto da: S. EDIL VET s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso , dall’Avv. Giacomo Migliaccio, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Sebino n. 11, presso lo studio dell’Avv. Salvatore Caianiello; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – e IRESCARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 8010/2015 Cons. est. Angelo Napolitano EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli alla via Bracco n. 20; - intimata - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, sede di Napoli, n.7161/50/2014, depositata il 2 1 / 7 /201 4 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitano nella camera di consiglio del 4 maggio 202 2 , tenutasi mediante collegamento da remoto; Rilevato che: Conricorso depositato in data 14/6/2013 e regolarmente notificato alla S. Edil Vet s.r.l. (d’ora in poi, anche “la contribuente”o “la ricorrente”) l’Agenzia delle Entrate propose appello avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli che accolse il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. 071/2012/0023427331 ad essa notificata da Equitalia Sud s.p.a. (d’ora in avanti, anche “l’agente della riscossione”)relativa agli accertamenti compiuti per gli anni 2005, 2006 e 2007, definiti per mancata opposizione.

La C.T.R., in accoglimento dell’appello, ha dichiarato inammissibile per violazione del ne bis in idemil ricorso di primo grado della contribuente, ritenendo che la C.T.P. in precedenza aveva dichiarato già inammissibile, con sentenza passata in giudicato, il ricorso della contribuente fondato sull’avvenuta conoscenza di un estratto di ruolo. Avverso la sentenza della C.T.R. la contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, non esplicitamente rubricato, ma riconducibile al vizio di violazione di legge ex artt. 19 e 29 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. r.g. n. 8010/2015 Cons. est. Angelo Napolitano L’agente della riscossione è rimasto intimato. Considerato che: la contribuente, con memoria trasmessa telematicamente in data 31/3/2021-1/4/2021, ha espos to che la cartella di pagamento impugnata era stata oggetto di dichiarazione agevolata presentata l’1 febbraio 2018, con totale pagamento di quanto per essa dovuto e con richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere. La sezione, con ordinanza interlocutoria del 13 aprile 2021 , aveva disposto la notificazione a cura della contribuente all’Agenzia delle Entrate della memoria e della documentazione allegata per consentire a quest’ultima di prendere espressamente posizione.

Entro l’adunanza camerale del 4 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate non ha fatto pervenire le sue deduzioni su quanto rappresentato nella memoria della contribuente. Tuttavia, questo Collegio rileva che con la memoria dell’1/4/2021 la contribuente ha espresso la volontà di non coltivare il presente giudizio, dando atto della cessazione della materia del contendere e chiedendone l’estinzione. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella came