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Decreto — n. 22226/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed appeal; tax authority paid tax and submitted simplified settlement request; process extinguished by statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 22226/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the tax authority voluntarily paid the owed amount and submitted a simplified settlement request. The taxpayer failed to request a hearing within the statutory deadline, causing the process to terminate automatically under specific tax law provisions. Consequently, the appeal was dismissed, and procedural costs remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the tax authority pays the debt and submits a simplified settlement request, the process extinguishes if no hearing is requested within the statutory period, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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tax litigation extinction simplified settlement request statutory deadline lapse tax authority payment procedural costs allocation dilazione di pagamento estinzione del debito cessazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 21997/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Nusco Mario Felice, rappresentato e difeso dagli Avv. Emanuele Vitobello e Francesco Vitobello con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 44, presso lo studio dell'Avv. Matta Lettieri; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5431/19/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

TF501AN06209 - TF501AN06210 - TF501AN06211 - TF501AN06212. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma L it nte DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 1 4 LUG Zen IL CA