Tax dispute dismissed as process extinguished by statutory time limit under simplified procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute between the Revenue Agency and Nissan Italia extinguished. The Regional Tax Commission had previously ruled on the case, but neither party requested the simplified procedure's settlement within the statutory deadline of December 31, 2020. Consequently, the court applied Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018 to terminate the proceedings automatically.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; When parties fail to request settlement within the statutory period under the simplified procedure, the process extinguishes by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 5869/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Nissan 'Italia Sri rappresentata e difesa dall' Avv. Caso Nicola con domicilio eletto in Roma, via Savoia, n. 37, presso lo studio Tributario Deiure; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 342/35/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. RCDCO201833 e RCDCO201834 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma C. DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggil 4 LUG 2022 ILCANCELLIER