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Decreto — n. 22218/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to failure to request settlement within deadline under Art. 6 D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 22218/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement within the statutory deadline established by Article 6 of D.L. 119/2018. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request for settlement by December 31, 2020, despite the existence of the underlying dispute. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting settlement, unless the parties specifically request a hearing to declare extinction.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax proceeding extinction settlement request deadline D.L. 119/2018 Art. 6 automatic process termination costs allocation rule

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata \O delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata \O delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.

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Testo completo

ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1522/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro La Marmotecnica di Buffelli Pasquale S.r.l., rappresentata e difesa dall' Avv.to Paola Ruggieri Fazzi, con domicilio eletto in Lecce, via Cavour, n.33, presso lo studio dello stesso, avente la seguente pec: ruggieri-fazzi.paola@ordavvle.legalmail.it ; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia - sezione staccata di Lecce -n. 1356/23/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TVM031000063/2010.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata \O delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rIP rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma L - DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 1 4 LU G 2022 CE