Italian tax court declares process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff, Mariucci Milo, had filed an appeal against a regional tax commission decision regarding specific tax assessments, while the tax agency argued the case should proceed normally. The court ruled that without an explicit request for the expedited settlement mechanism, the statutory time limit expired, terminating the proceedings and leaving the plaintiff responsible for any advanced costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request the simplified settlement procedure within the prescribed period, and the party who advanced costs bears the expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 6893/2016 R.G. proposto da Mariucci Milo, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Caforio, con domicilio eletto in Roma, Piazza Barberini, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Enrico Tonelli; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria n. 508/01/2015, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
T3N011403809/2012 - T3N011403810/2012 - T3N011403811/2012. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del 0.1. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma (A s Z2_ DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 1 4 LU G 2022 ICCA