Cassation court quashes tax tribunal decision for lack of reasoning regarding proof of farmer status requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision, which had rejected the taxpayer's appeal against a registration tax assessment. The taxpayer argued he qualified as a direct farmer under specific regional laws, but the Commission applied the standard price without verifying this status. The court found the lower tribunal failed to provide logical reasoning connecting the evidence to its conclusion, violating procedural requirements for judicial motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.: A judgment is void if the court fails to logically connect the evidence presented to its decision, requiring the reasoning to emerge directly from the text without re-examining the case file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12677-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro MICCOLI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato CHRISTIAN SPINELLI giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 104/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 27/1/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/6/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 451/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, in accoglimento del ricorso proposto da Vincenzo Miccoli avverso avviso di accertamento in rettifica e liquidazione di imposta di registro relativamente ad un atto di compravendita di un terreno in agro di Ginosa Marina (ricadente in diverse tipologie urbanistiche, ma che al momento del pagamento del prezzo aveva destinazione agricola) dalla Regione Puglia in favore del contribuente; il contribuente resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 51 e 52 DPR n. 131/1986, degli artt. 2, 3, 4 e 8 della Legge Regionale Puglia n. 20 del 1999 e dell’art. 2697 c.c. e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente affermato che la base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro dovesse essere determinata in base alle disposizioni degli artt. 2, 3, 4 e 8 della Legge Regionale Puglia n. 20 del 1999, ovvero in misura pari al prezzo effettivamente corrisposto, con esclusione di qualsiasi valutazione di congruità da parte dell’Ufficio ai sensi dell’art. 51 DPR n. 131/1986, atteso che il contribuente non era in possesso dei requisiti previsti dalla legge a tale scopo (possesso dell’unità produttiva oggetto della cessione a far data dal 23.6.1976; qualifica di coltivatore diretto della terra ai sensi dell’art. 16 L. n. 230/1950); 1.2. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrenteavanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 51 e 52 DPR n. 131/1986, degli artt. 2, 3, 4 e 8 della Legge Regionale Puglia n. 20 del 1999 e dell’art. 116 c.p.c. e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente escluso l’applicabilità dell’art. 52 cit., che consente la rideterminazione del valore dell’atto di trasferimento, sebbene dall’atto di compravendita non fosse dato evincere la qualifica di coltivatore diretto del contribuente; 1.3. con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrenteavanza censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 51 e 52 DPR n. 131/1986, degli artt. 2, 3, 4 e 8 della Legge Regionale Puglia n. 20 del 1999 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale sia parimenti incorsa in error in procedendo avendo respinto l’appello sul presupposto che fosse stata fornita la prova della qualifica di coltivatore diretto del contribuente, senza formare il proprio convincimento sulla base delle prove fornite dalle parti, avendo il ricorrente in primo grado affermato di essere mero possessore del terreno senza produrre alcuna documentazione attestante la qualifica di coltivatore diretto; 2.1. va accolto il terzo motivo di ricorso, da riqualificare ex art. 360 n. 5 c.p.c., secondo l'effettivo contenuto dello stesso (cfr.
Cass. nn. 4036/2014, 25044/2013), relativamente al vizio motivazionale della sentenza impugnata in merito alla prova del requisito della qualifica di coltivatore diretto e di assegnatario del contribuente, con assorbimento dei rimanenti motivi; 2.2. affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al Giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr.
Cass. nn. 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006; conf. Cass. n. 3126/2021 in motiv.); 2.3. in quest'ottica, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. èapprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, numero 5), c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Cass. nn. 24434/2016, 14267/2006). 2.4.nel caso in esame, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto l’esclusione dal regime dettato dagli artt. 51 e 52 del dpr n. 131/1986 per gli atti stipulati tra l’Ente Pubblico e i privati coltivatori assegnatari dei poderi di riforma fondiaria con riguardo a gli atti di compravendita aventi ad oggetto beni della stessa natura di quelli acquistati dall’appellante ex ERSAP ; 2.5. dalla lettura della sentenza, a fronte delle specifiche censure articolate dall’appellante (e riportate nella premessa della sentenza impugnata), che sosteneva che l’appellato non fosse soggetto pubblico, né coltivatore diretto, né assegnatario dell’ex ERSAP e/o Regione Puglia , non avendo quindi diritto ad un trattamento fiscale particolare e di favore diverso dagli altri atti di trasferimento analoghi che subiscono lo stesso trattamento , la Commissione Tributaria Regionale risulta aver tuttavia formato il proprio convincimento senza porre alla basealcuna prova addotta dalle parti, ovvero senza dar conto di aver effettuato la valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione dalle parti, nell'ambito delle questioni sottopostegli dai motivi d'impugnazione;
3. la sentenza, in relazioneal terzo motivo, assorbiti i rimanenti motivi, va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, affinché provveda a valutare nuovamente il merito dell'accertamento impugnato, sanando il vizio motivazionale evidenziato, ferma restando ovviamente la piena libertà del giudice del rinvio nella valutazione delle prove offerte
P.Q.M.
La Corteaccoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio