Italian Court dismisses tax appeal claiming logical flaws and procedural errors in regional tribunal valuation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision regarding property tax valuation. The agency argued the lower court omitted decisive facts and failed to properly evaluate comparable properties, while the taxpayer contended the tribunal should have exercised its power to re-determine the value. The court ruled that the regional tribunal's reasoning was logical and sufficient, noting that tax proceedings are substantive merit judgments rather than mere annulment actions, thus dismissing the procedural and substantive complaints.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.; Art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.; Artt. 51 e 52 DPR n. 131/1986; Art. 2697 c.c.: The court of cassation dismisses appeals alleging logical flaws or omitted evidence in tax valuation decisions if the lower tribunal's reasoning is coherent and the proceeding constitutes a substantive merit judgment rather than a simple annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36564-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro GRUPPO ITALFIN 80 S.p.A. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRO VOGLINO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa allegata al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 5191/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delLAZIO, depositata il 23/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/6/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 6137/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto da Magazzini Generali di Aprilia Commerciale Fiduciari Frigoriferi S.r.L. (estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese dopo la sentenza di appello, con conseguente successione processuale dell’odierna società controricorrente, qualeunico socio della stessa) avverso avviso di accertamento in rettifica e liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ad un complesso immobiliare oggetto di compravendita immobiliare con atto registrato in data 23.4.2012; la società contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrenteavanza censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. di nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente e illogica e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia omesso di considerare circostanze di fatto decisive relativamente alla mancata contestazione, da parte dell’odierna ricorrente, della perizia della parte contribuente ed alla valutazione, da parte dell’Ufficio, a fini comparativi, di immobili con analoghe caratteristiche e condizioni; 1.2. la doglianza è infondata; 1.3.per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15883;
Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n.22232; Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il Giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; 1.4. nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita adeguatamente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico-giuridico alla base della decisione, poiché la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello affermando che l’Agenzia delle entrate, nella valutazione degli immobili, aveva utilizzato elementi di confronto ... non ... comparabili con gli immobili oggetto della rettifica , in quanto il terreno ricadeva in zona F2 mentre i lotti presi come elemento di comparazione per la stima ricadono nella zona C1 e C2 , la stima dell’Ufficio risultava far riferimento al valore di riproduzione deprezzato, utilizzando a riferimento materiali e criteri di costruzione propri dell’anno 2012, e non comparabili con quelli del periodo in cui vennero costruiti gli edifici oggetto della stima anno 1962- 1975, sia per le tecniche costruttive, che per le normative vigenti all’epoca della costruzione , ed infine nella stima l’Agenzia delle entrate non aveva tenuto conto del perfezionamento della vendita a mezzo licitazione privata per mancanza di soggetti interessati ad acquisire gli immobili ad un prezzo maggiore; 1.5. inoltre, anche volendo riqualificare il motivo in esame in termini di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (cfr. su tale possibilità Cass. nn. 23940/2017, 4036/2014), le censure sarebbero comunque inammissibili ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., trattandosi in specie di c.d. doppia conforme di merito e non avendo parte ricorrente né allegato né dimostrato che le ragioni di fatto addotte dal secondo Giudice, rispetto al primo, fossero differenti (cfr.
Cass. nn. 20994/2019, 26774/2016); 2.1. con il secondo motivo diricorso la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 51 e 52 DPR n. 131/1986, art. 2697 c.c.) per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso l’esame degli elementi di prova forniti in giudizio ... dando contezza dei vari elementi utilizzati al fine della determinazione del valore degli immobili , senza provvedere, inoltre, a rideterminare il valore degli immobili esercitando il potere sostitutivo, previsto per legge ; 2.2. quanto alla mancata valutazione degli elementi di prova offerti dall’Ufficio, trattasi di doglianza inammissibile in quanto la valutazione degli elementi probatori è istituzionalmente rimessa al Giudice del merito e non è sindacabile in questa sede se, come nel caso in esame, congruamente e logicamente motivata (cfr.
Cass. n. 29321/2017, 9757/2005); 2.3. inoltre, la censura avrebbe dovuto essere proposta come vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c., sicché è inammissibile anche per la mancata corretta deduzione del medesimo; 2.4. con riguardo all’ulteriore censura circa il mancato esercizio, da parte della Commissione Tributaria Regionale, del potere sostitutivo per la rideterminazione del valore dell’immobile, va premesso che il giudizio tributario non si connota come un giudizio di impugnazione-annullamento , bensì come un giudizio di impugnazione-merito , in quanto non è finalizzato soltanto ad eliminare l'atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato e, dall'altro lato, dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente (cfr.
Cass.nn. 22400/2014, 21759/2011); 2.5. nel caso in esame, la CTR non ha violato, tuttavia, il dovere di esaminare nel merito la pretesa tributaria (e di rideterminare il credito erariale eventualmente residuo), della quale, invece, ha accertato l'infondatezza relativamente alle maggiori imposte applicate;
3. il ricorsova dunque respinto;
4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, che liquida in Euro 17.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Roma, nella camera di consigli