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Ordinanza Interlocutoria — n. 22055/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends appeal pending EU Court of Justice ruling on registration tax qualification rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22055/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation suspended the tax appeal against a regional commission's decision to reclassify a property transfer. The parties contested the tax authority's reliance solely on textual contract terms to determine the nature of the transaction. The court halted proceedings to await the outcome of a preliminary reference to the European Court of Justice regarding the compatibility of Italian registration tax laws with EU directives.

Regesto Legislator

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Art. 20 DPR n. 131/1986; Art. 5(8) Directive 77/388/EEC; Art. 19 Directive 2006/112/EC: The court suspends domestic proceedings when a preliminary question regarding the compatibility of national tax qualification rules with EU directives is pending before the Court of Justice of the European Union.

Parole chiave

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registration tax qualification property transfer reclassification preliminary reference procedure EU directive compatibility suspension of proceedings textual contract interpretation Cassation suspension order sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 20 DPR n. 131/1986
avverso avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 20 DPR n.
Art. 5(8) Directive 77/388/EEC
Art. 19 Directive 2006/112/EC

Giurisprudenza citata

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Sezione n. 10283 del 31.03.2022
rilevato che, con decisione di questa Sezione n. 10283 del 31.03.2022, è stata sottoposta alla Corte di Giustizia la questione relativa all’incompatibilità tra gli artt.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15681-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro MAGNANELLI MADDALENA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MICHELE AURELI, rappresentata e difesa dall’Avvocato SILVIA SICCARDI giusta procura speciale estesa a margine del controricorso -controricorrente– e ASTRA S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 2807/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 15/15/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/6/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 289/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, in accoglimento del ricorso proposto da Maddalena Mignanelli ed Astra S.r.L. avverso avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 20 DPR n. 131/1986, con cui si riqualificava atto di cessione di fabbricato urbano in cessione di area edificabile, conseguentemente liquidando, a fronte dell’imposta corrisposta, una maggiore imposta di registro; la contribuente Maddalena Mignanelli resiste con controricorso, Astra S.r.L.

è rimasta intimata CONSIDERATO CHE 1.1. rilevato che, con decisione di questa Sezione n. 10283 del 31.03.2022, è stata sottoposta alla Corte di Giustizia la questione relativa all’incompatibilità tra gli artt. 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE e l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall'art. 1, comma 87, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della legge -30 dicembre 2018, n. 145, che impone all'Amministrazione finanziaria di qualificare l'operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extratestuali; 1.2. controvertendosi nel procedimento qui esaminato in ordine alla medesima questione giuridica è quindi opportuno rinviare a ruolo la causa in attesa dell'esito della decisione sopra indicata,tenuto conto, in applicazione del principio di precauzione, dell'eventuale ricaduta della decisione della Corte di giustizia sull'imposta di registro

P.Q.M.

La Corterinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte d