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Ordinanza — n. 22042/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling unfinished commercial buildings are still instrumental assets subject to proportional taxes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22042/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had accepted the taxpayer's challenge. The taxpayer argued that unfinished buildings were not instrumental assets, but the court found that their intended use for financial leasing made them instrumental regardless of completion status. Consequently, the court overturned the lower court's ruling and rejected the taxpayer's initial appeal.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/1972; Art. 1-bis tariffa RGN 16782/2016: Transfers of unfinished buildings intended for business use remain instrumental assets, subjecting them to proportional real estate taxes rather than fixed rates or VAT exemptions.

Parole chiave

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instrumental asset qualification unfinished commercial buildings proportional real estate taxes financial leasing contracts tax agency cassation appeal locazione, vendita, cessione liquidazione di fondi imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/1972
occorre innanzitutto considerare che se ai sensi dell'art. 10 d.lgs.
Art. 1-bis tariffa RGN 16782/2016 d.lgs. n. 347 del 1990
occorre innanzitutto considerare che se ai sensi dell'art. 10 d.lgs.
Art. 360, co. 1, n. 5c.p.c.
con unico motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente avanza censura ex art. 360, co.
art. 384 c.p
inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 17284/2017
Cass., n. 17284/2017); 1.12.
Cass. n. 23499/2016
Cass. n. 23499/2016); 1.14.
Cass. n. 3396/2020
Cass. n. 5559/2019
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30566-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro FANUZZI IVO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio legale LTPARTNERS, rappresentato e difeso dagli Avvocati FABRIZIO AZZOLA e DOMENICO APICE giusta procura speciale estesa su foglio allegato al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 3131/25/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 5/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/6/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello di Ivo Fanuzzi avverso la sentenza n. 652/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, in rigetto del ricorso proposto avverso due avvisi di liquidazione con cui erano state rideterminate, in misura proporzionale, le imposteipotecarie e catastali in relazione a due atti di compravendita immobiliare, registrati a cura del notaio ricorrente, con i quali Pietro Carsana Realizzazioni Immobiliari S.r.L. aveva venduto a SG Leasing S.p.A. due porzioni di fabbricato, con autoliquidazione, da parte del notaio, delle imposte in misura fissa sul presupposto che la società cedente fosse un soggetto passivo IVA e che i beni strumentali oggetto dei due atti fossero in corso di costruzione; il contribuente resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con unico motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 5c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per la controversia in relazione alla circostanza che gli immobili oggetto di compravendita, sulla scorta di quanto riportato nei contratti in oggetto, erano stati acquistati dalla società di leasing SG Leasing S.p.A. al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla parte utilizzatrice Zani Viaggi S.r.L., contestualmente all’acquisto degli immobili; 1.2. occorre innanzitutto considerare che se ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 347 del 1990, gli atti soggetti ad IVA scontano l'imposta catastale in misura fissa, tuttavia, l'art. 35, comma 10-bis, d.l. n. 223 del 2006 conv. in l. n. 248 del 2006, applicabile alla fattispecie, ha stabilito che «al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: a norma dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti: ... anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ; dopo l'articolo 1 della Tariffa è inserito il seguente: 1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma,numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento»; 1.3. per effetto di tali modifiche, l'atto di trasferimento che abbia ad oggetto beni strumentali, anche se soggetto ad IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 347 del 1990 sconta l'imposta catastale in misura proporzionale, anziché fissa; 1.4. la successiva legge n. 220 del 2010, all'art. 1, commi 15 e 16 ha modificato il regime applicabile ai trasferimenti di immobili strumentali oggetto del contratto di locazione finanziaria; 1.5. come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 12 dell'11 marzo 2011, la citata legge ha introdotto alcune modifiche alla disciplina applicabile, ai fini delle imposte indirette, ai contratti di locazione finanziaria di immobili ed ai connessi atti di acquisto e cessione degli immobili abitativi e strumentali oggetto del contratto; 1.6. queste «sono volte a garantire una sostanziale equivalenza tributaria tra l'acquisto diretto del bene immobile e quello realizzato tramite la conclusione di contratti di leasing finanziario»; 1.7. con riguardo agli immobili strumentali, dette modifiche sono state rivolte a concentrare il prelievo fiscale dovuto per il trasferimento nella fase relativa all'acquisto degli stessi da parte della società di leasing; 1.8. si è altresì previsto che l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale (art. 11, comma 2, d.lgs. n. 347 del 1990, come modificato dall'art. 35, legge n. 220 del 2010); 1.9. conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2011, «l'acquisto dell'immobile strumentaleda parte della società di leasing è soggetto alle imposte ipotecaria e catastale nella misura ordinaria rispettivamente del 3 per cento e dell'1 per cento se la cessione rientra nel campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Proprio in considerazione della natura unitaria della operazione di leasing, viene, inoltre, previsto, in maniera correlata, che per le cessioni derivanti dall'esercizio dell'opzione di acquisto da parte dell'utilizzatore le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Le imposte sono applicate in misura fissa sia con riferimento ai trasferimenti di immobili strumentali e abitativi intervenuti a seguito dell'esercizio del riscatto da parte dell'utilizzatore sia con riferimento alle cessioni di immobili rivenienti da contratti di locazione finanziaria risolti in seguito all'inadempimento dell'utilizzatore»; 1.10. così ricostruito il quadro normativo, da esso emerge che le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura proporzionale anche se relative ad atti di trasferimento di immobili strumentali, e ciò indipendentemente dall'assoggettamento di questi ultimi ad Iva; 1.11. in tal senso si è chiaramente espressa questa Corte, affermando che «in tema d'imposte ipotecarie e catastali, a seguito delle innovazioni apportate al d.lgs. n. 347 del 1990 dalla disciplina introdotta dall'art. 35, comma 10-bis, lett. a), del di. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, tali imposte devono essere applicate in misura proporzionale anche se relative al trasferimento di beni immobili strumentali ed indipendentemente dall'assoggettamento di questi ultimi ad IVA» (cfr.

Cass., n. 17284/2017); 1.12. la questione prospettata dalla ricorrente con la censura in esame attiene alla corretta interpretazione dell'ambito applicativo di tali disposizioni ed in particolare alla rilevanza, ai fini della qualificazione di un immobile come bene strumentale, del fatto che esso non sia stato completato, essendo ancora in corso di realizzazione; 1.13. questa Corte, con riguardo al regime applicabile alle cessioni di immobili strumentali non ultimati ha affermato che, ove avvengano nell'ambito del circuito produttivo, sono soggette ad I.V.A., non ricadendo nell'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 8-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, e, conseguentemente, ad imposte ipotecarie catastali in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 1-bis della tariffa allegata al RGN 16782/2016 d.lgs. n. 347 del 1990, mentre, se sono poste in essere a favore del consumatore finale, il quale provveda all'ultimazione dei lavori tramite contratto di appalto, sono sottoposte ad imposta di registro (cfr.

Cass. n. 23499/2016); 1.14. si èaltresì affermato che la natura strumentale del bene deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all'oggetto dell'attività d'impresa, bensì in concreto, dovendosi verificare che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, il mezzo per l'esercizio della suddetta attività (cfr. Cass. n. 3396/2020; n. 5559/2019); 1.15. nella specie, dall’esame dei contratti (ritualmente trascritti in ricorso) emerge che gli immobili oggetto del trasferimento in favore della società di leasingrisultavano da questa concessi in locazione finanziaria e posti nella disponibilità dell'utilizzatore a fronte del pagamento del canone di leasing; 1.16. proprio tale circostanza consente di ritenere che i fabbricati oggetto della cessione, benché ancora in corso di costruzione, rivestissero carattere strumentale per l'utilizzatore; 1.17. la sentenza in esame non si è, dunque, conformata ai suddetti principi, avendo escluso la strumentalità dei beni unicamente in quanto fabbricati non ultimati ;

2. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;

3. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

4. poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna del controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna il controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese p