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Sentenza — n. 22033/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 22033/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22033/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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NTENZA sul ricorso iscritto al n. 29447/2014 R.G. proposto da: RAVANESI MILENA, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Testa, in forza di procura a margine del ricorso, e presso lo studio del quale, sito in Roma alla via Crescenzio n. 82, è elettivamente domiciliata –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 516/38/13 emessa in data 11 dicembre 2013 e depositata in data 13 dicembre 2013. Udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 6 maggio 2022 dal consiglieredott.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 22033/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 6 maggio 2022, per la quale in data 26 aprile 2022 la ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ordinanza dell’11 luglio 2019 la Corte dava atto che la ricorrente aveva depositato domanda di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo aderito alla definizione agevolata della controversia; disponeva pertanto, a carico della ricorrente, la notificazione per elenco , ai sensi dell’art.372 cod. proc. civ., dei nuovi documenti all’Agenzia delle entrate , rispetto alla quale la procedura avviata dalla ricorrente nei confronti dell’agente della riscossione si poneva quale res inter alios acta.

Parole chiave

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esame della situazione economica caso di rigore economico mutamento delle condizioni finanziarie indagine sull'economia domestica aspetti economici sostegno finanziario
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Testo completo

NTENZA sul ricorso iscritto al n. 29447/2014 R.G. proposto da: RAVANESI MILENA, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Testa, in forza di procura a margine del ricorso, e presso lo studio del quale, sito in Roma alla via Crescenzio n. 82, è elettivamente domiciliata –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 516/38/13 emessa in data 11 dicembre 2013 e depositata in data 13 dicembre 2013. Udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 6 maggio 2022 dal consiglieredott.

Federico Lume. Dato atto che nelle proprie conclusioni scritte l’Avvocato generale dott. Francesco Salzano ha concluso riportandosi al parere reso in IRPEF, IVA, IRAP data 15 febbraio 2022 di estinzione della causa per int ervenuta cessazione della materia del contendere. FATTI DI CAUSA 1. Con avviso di a ccertamento n. RCGH00188 l’Agenzia delle entrate, ufficio di Roma, recuperava a tassazione maggiori ricavi nei confronti di Milena Ravanesi in applicazione degli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente riducendo il reddito accertato da 98.693,00 € a 31.000,00 €.

2. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente che vedeva rigettate le proprie ragioni dalla sentenza n. 516/38/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio.

3. Avverso tale decisione Milena Ravanesi ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'Agenzia delle entrate ha depositato memoria di costituzione al solo fine di partecipare alla discussione della causa.

5. La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 6 maggio 2022, per la quale in data 26 aprile 2022 la ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ordinanza dell’11 luglio 2019 la Corte dava atto che la ricorrente aveva depositato domanda di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo aderito alla definizione agevolata della controversia; disponeva pertanto, a carico della ricorrente, la notificazione per elenco , ai sensi dell’art.372 cod. proc. civ., dei nuovi documenti all’Agenzia delle entrate , rispetto alla quale la procedura avviata dalla ricorrente nei confronti dell’agente della riscossione si poneva quale res inter alios acta.

L’ordinanza era comunicata a mezzo p . e . c . in data 5 agosto 2020. La ricorrente ha inviato il giorno 8 marzo 2022 , attraverso il PCT, copia d ell’ istanza di cessazione della materia del contendere, unitamente al ricorso per cassazione, alla sentenza impugnata ed all’istanza exart. 369 cod. proc. civ. La ricorrente ha poi depositato memoria al PCT con cui insiste nella richiesta di cessazione dellamateria del contendere. Non risulta però depositata la prova della avvenuta notificazione per elenco dei documenti all’Agenzia delle entrate , disposta con la predetta ordinanza.

L'omesso adempimento all'ordinanza non ha consentito l'interlocuzione n el proc esso dell'Agenzia delle entrate sull'estinzione per definizione agevolata per cui la produzione documentale ai fini condonistici non può essere presa in considerazione. La Corte, fuori da tale ipotesi, può dare rilievo a tale attività processuale della contribuente nel senso che essa manifesta una sopravvenuta carenza di interesse, del resto dimostrata dal fatto che nessuno ha chiesto la trattazione della lite e non risultando agli atti della Corte alcun diniego.

2. Non vi è a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità alla luce della mancata costituzione della resistente. Trattandosi di inammissibilità sopravvenuta non vi è a provvedere in merito al raddoppio del contributo unificato (Cass.30/10/2021, n. 37430).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso