Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22009/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22009/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22009/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24517-2017 proposto da: VITALI S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato CLAUDIA JACOPUCCI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -resistente– avverso la sentenza n. 1231/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/3/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/6/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Vitali S.p.A. propone ricorso, affidato a quindici motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto parzialmente l’appello erariale avverso la sentenza n. 9084/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente avverso avvisi di accertamento IRES, IVA, IRAP 2007 e l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione CONSIDERATO CHE 1.1. la società contribuente ha depositato documentazione attestante l’integrale versamento di quanto dovuto all’Erario per effetto dell’adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6, comma 3, D.L. n. 193/2016 conv., allegando quietanze di pagamento,e da ultimo è stata depositata dichiarazione resa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione circa l’integrale intervenuto pagamento delle somme richieste con gli avvisi di accertamento, impugnati in tale sede; 1.2. deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite stante la modalità di definizione della controversia

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22009/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 1231/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/3/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/6/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Vitali S.p.A. propone ricorso, affidato a quindici motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto parzialmente l’appello erariale avverso la sentenza n. 9084/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente avverso avvisi di accertamento IRES, IVA, IRAP 2007 e l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione CONSIDERATO CHE 1.1. la società contribuente ha depositato documentazione attestante l’integrale versamento di quanto dovuto all’Erario per effetto dell’adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6, comma 3, D.L. n. 193/2016 conv., allegando quietanze di pagamento,e da ultimo è stata depositata dichiarazione resa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione circa l’integrale intervenuto pagamento delle somme richieste con gli avvisi di accertamento, impugnati in tale sede; 1.2. deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite stante la modalità di definizione della controversia

Parole chiave

Generato dall'IA
accoglimento parziale del contribuente arretrati d'imposta computo dei contributi arretrati di mantenimento debito di contributi estinzione del debito
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24517-2017 proposto da: VITALI S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato CLAUDIA JACOPUCCI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -resistente– avverso la sentenza n. 1231/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/3/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/6/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Vitali S.p.A. propone ricorso, affidato a quindici motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto parzialmente l’appello erariale avverso la sentenza n. 9084/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente avverso avvisi di accertamento IRES, IVA, IRAP 2007 e l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione CONSIDERATO CHE 1.1. la società contribuente ha depositato documentazione attestante l’integrale versamento di quanto dovuto all’Erario per effetto dell’adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6, comma 3, D.L. n. 193/2016 conv., allegando quietanze di pagamento,e da ultimo è stata depositata dichiarazione resa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione circa l’integrale intervenuto pagamento delle somme richieste con gli avvisi di accertamento, impugnati in tale sede; 1.2. deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite stante la modalità di definizione della controversia

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Se