Italian tax court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The Revenue Agency sued Giulio Einaudi Editore Spa regarding specific tax assessments, but the taxpayer failed to file the necessary request for simplified resolution. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under the relevant tax law provision, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting the simplified settlement procedure, unless the parties specifically request a hearing to continue the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3525/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Giulio Einaudi Editore Spa, in persona del legale rappresentante p.t. Enrico Bernardino Selva Coddè, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Garavoglia, Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio di questi ultimi; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1008/2/2017, TEpronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T7E07T104639, T7E07T105152, T7E07T106015, T7E07T106131, T7E07T105994, C00101520, C00101746, C00101748, CO0101753 e C00101754.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO RomatA DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, n 2 LUG 2977 IL CANCE