Cassation court dismisses appeal for lack of standing, ordering integration of heirs' defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision, ordering instead the integration of the heirs' defense. The appellant argued the defendant lacked standing because he had formally renounced the inheritance, while the defendant contested the notification procedures. The court ruled that the procedural defect required hearing all potential heirs before deciding on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; Art. 378 c.p.c.: When a party raises a lack of standing based on renunciation of inheritance, the court must order the integration of the contradictory against the heirs to ensure full adversarial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
NZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 720/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro DE MICO ROBERT, rappresentato e difeso dall’avv. Tonio Di Iacovo e dall’avv. Delia Berto, in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma al viale Castro Pretorio n. 122, studio Pirola Pennuto Zei –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.90/20/13 emessa in data 19 aprile 2013 e depositata in data 6 maggio 2013. Udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 6 maggio 2022 dal consiglieredott. Federico Lume. IRPEF 2005 Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto la dichiarazione del difetto di legittimazione di De Mico Robert e in subordine il rigetto del ricorso. Considerato che:
1. La Commissione tributaria provinciale di Milano annullava l'avviso di accertamento n. T9B01ML03268 con il quale l'Agenzia delle entrate aveva contestato a Vanna Rambelli, quale erede di Bruno De Mico, maggiori proventi (nella misura di euro 94.214.587,72) derivanti da lavoro autonomo di quest’ultimo e relativi all’anno di imposta 2005.
2. L'Ufficio finanziario impugnava la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale con sentenza n. 90/20/13, emessa il 19 aprile 2013 e depositata in data 6 maggio 2013, rigettava l'appello, ritenendo corretta la motivazione fornita dai giudici di primo grado, in quanto la notifica dell'avviso di accertamento doveva essere effettuata secondo le modalità contemplate dall'art. 142 cod. proc. civ., trattandosi di contribuente regolarmente iscritta all'A.I.R.E. dal 1992 ed agevolmente rintracciabile dagli uffici finanziari.
3. Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il ricorso era notificato agli eredi di Vanna Rambelli impersonalmente e collettivamente presso il difensore costituito nel giudizio di appello, evidenziandosi che in caso di mancata costituzione l’Agenzia avrebbe chiesto la rinnovazione.
4. Con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., l’Agenzia evidenziava la nullità della notifica chiedendo termine per la rinnovazione.
5. Con ordinanza emessa in data 26 giugno 2020 la Corte disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso, entro centoventi giorni dalla comunicazione rinviando la causa a nuovo ruolo.
6. Con istanza del 19 marzo 2021 l’Agenzia delle entrate chiedeva di essere rimessa in termini ai fini della notificazione deducendo che l’ordinanza predetta, comunicata in data 3 agosto 2021, era priva di una pagina, proprio quella relativa all’indicazione del termine.
7. Con decreto del 31 marzo 2021 il Presidente della Corte rimetteva l’Agenzia in termini in considerazione della predetta circostanza.
8. L’Agenzia delle entrate procedeva a rinnovare la notifica del ricorso nei confronti di Robert De Mico, residente in Svizzera, ai sensi dell’art. 142 cod. proc. civ. e degli artt. 37 e 77 del d.lgs. 71 del 2011, mediante invio di due copie con traduzione, in plico raccomandato spedito al Consolato d’Italia in Svizzera e all’Ambasciata italiana nella Repubblica Dominicana.
5. Si costituiva con controricorso Robert De Mico, con tre motivi.
6. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 6 maggio 2022. Ritenuto che:
1. Su ordine di rinnovazione della Corte il ricorso è stato rinotificato a Robert De Mico, individuato quale erede di Vanna Rambelli, in data 13 agosto 2021. Questi, costituitosi, ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto non aveva mai accettato l’eredità edi aver formalmente rinunciato all’eredità in data 3 ottobre 2021.
3. Preso atto di quanto dedotto dal controricorrente, occorre ordinare ex art. 331 c od. proc. civ. l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Vanna Rambelli.
P.Q.M.
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Vanna Rambelli, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; r