Court dismisses tax agency appeal, ruling VAT and IRPEF judgments do not create res judicata for different taxes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal decision that had upheld a taxpayer's claim. The agency argued that a prior final judgment on VAT for 1996 should prevent a new claim on IRPEF for the same year. The court rejected this, stating that res judicata does not extend between structurally different taxes like VAT and income tax, even if they share factual premises.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2909 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: The principle of res judicata does not apply when a prior judgment concerns a different legal relationship or a tax structurally distinct from the current one, such as the difference between VAT and IRPEF.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5355/14 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 – ricorrente – contro FERRARO ONOFRIO, rappresentato e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avvocato Nicola Verderico, presso cui è domiciliata in Barcellona P.G. (ME), via T.C. Arcodaci, n. 74 – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 4/02/13 depositata in data 04/01/13; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 del consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:
1. L'Agenzia delle entrate di Messina notificava, in data 14/11/2002, a Onofrio Ferraro, esercente l'attività di commercio di Oggetto: avv. accer. IRPEF- ILOR 1996 materiale elettrico, un avviso di accertamento per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; esso traeva origine dalla verifica fiscale della Guardia di finanza per il periodo 01/01/1996-10/03/1999 di cui al processo verbale di contestazione notificato in data 19/05/1999; con l’avviso, l'Ufficio accertava ai fini delle imposte dirette per l'anno 1996 ricavi non dichiarati per £. 297.942.000. L’omessa registrazione di ricavi scaturiva dalla ricostruzione indiretta dei ricavi stessi applicando una percentuale di ricarico medio ponderato pari al 56,8% sul costo del venduto, previa individuazione degli articoli più rappresentativi destinati alla rivendita.
2. Onofrio Ferraro presentava ricorso alla C.t.p. di Messina contestando il difetto di motivazione dell'atto impositivo, una illegittima duplicazione dei ricavi accertati, l’erroneità della percentuale di ricarico applicata, la determinazione di una maggiore percentuale di ricarico solo con riferimento al 1997 applicata, poi, anche agli altri anni sottoposti a verifica giustificandolo col fatto che i prezzi di vendita ed i costi di acquisto non avevano subito oscillazioni. In questo giudizio si costituiva l’Ufficio tributario.
3. La C.t.p. di Messina accoglieva il ricorso e annulla va l’accertamento tributario.
4. Avverso detta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle entrate ribadendo la piena legittimità dell'atto impugnato e si costituiva Onofrio Ferraro chiedendo il rigetto dell’appello. 5.La C.t.r. della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio in punto di spese legali ma sostanzialmente confermava la sentenza del giudice di primo grado. 6.Avverso la sentenza del giudice di appello ha presentato ricorso la Agenzia delle entrate sulla scorta di un solo motivo mentre il contribuente si è costituito con controricorso. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso così rubricato: « Violazione dell’art.2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.»l’Agenzia delle entrate lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è ritenuto che il giudicato formatosi in ordine all’avviso di accertamento inerente l’IVA facesse stato anche nel giudizio de quo, relativo all’Irpef afferente l’anno 1996. 2.Il motivo è fondato. Con reiterati arresti, questa Corte ha affermato che, ai fini dell'accertamento della preclusione derivante dall'esistenza di un giudicato esterno, fondamentale ed imprescindibile risulta, oltre all'identificazione della statuizione contenuta nella precedente decisione, il raffronto della stessa con l'oggetto specifico del processo nell'ambito del quale il giudicato dovrebbe fare stato, e quindi il riscontro dell'esistenza di una relazione giuridica tra i diritti dedotti nei due giudizi: la preclusione dev'essere pertanto esclusa qualora il giudizio abbia ad oggetto un rapporto giuridico diverso da quello deciso con la sentenza passata in giudicato, ed in particolare, nella materia tributaria, nel caso in cui la controversia riguardi imposte strutturalmente ed oggettivamente differenti da quella che ha costituito oggetto della predetta decisione, e tra le stesse non sia configurabile alcun vincolo giuridico (Cass.14/03/2007, n. 5943, Cass. 05/02/2007, n. 2438, Cass.
Sez. U.20/06/2016, n. 13916). Nel caso di specie, la C.t.r. ha ritenuto che l’accertamento contenuto in altra sentenza della medesima Commissione (n. 164/26/07 del 04/01/2007), passata in giudicato, valesse al di fuori del processo nell’ambito del quale era stato pronunciato, in quanto i due processi avevano lo stesso oggetto, le stesse parti e lo stesso petitum. Senonché, quella sentenza aveva ad oggetto un contenzioso afferente all’IVA relativa all’anno 1996 mentre la causa in esame ha per oggetto l’IRPEF relativo all’anno 1996 sicché non ricorre l’efficacia estensiva del giudicato perché oggetto dei due giudizi sono tributi diversi, appunto l’IVA e l’IRPEF, a nulla rilevando se la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presuppostidi fatto.
3. In conclusione, va accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.t.r. della Sicilia sezione staccata di Messina, in diversa composizione, che si atterrà ai principi enunciati da questa Corte. Alla C.t.r. della Sicilia si demanda il compito di provvedere sulle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, cui demanda