Italian tax appeal dismissed due to missed deadline for counter-appeal against incidental appeal under CPC Art. 370.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the incidental appeal filed by Laura Lazzarini because the statutory deadline for filing a counter-appeal had expired. The procedural history involved a tax dispute where the Regional Tax Commission initially rejected the taxpayers' appeals but later reformulated the decision upon the Revenue Agency's appeal. The court ruled that the judgment must be remitted to a new docket as the time limit for the counter-appeal had not yet passed at the time of the hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 370 c.p.c.; The incidental appeal must be filed within the time limit prescribed by law; failure to comply results in inadmissibility and remittal to a new docket.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA 1~4>CVTORIA- sul ricorso iscritto al n. 17600/2012 R.G. proposto da SAN GIORGIO DI CONTI GIORGIO & C. S.S. (già AZIENDA AGRICOLA SAN GIORGIO DI CONTI GIORGIO & C. S.A.S.), in persona delle socie e legali rappresentanti, signore CONTI STEFANIA, CONTI 2A8t, ROBERTA, CONTI DANIELA, CONTI GABRIELLA MARIA GIUDITTA, anche in proprio quali eredi dell'allora socio accomanclatario sig. Giorgio Conti, rappresentate e difese dall'avv. Fabrizio Tomasello in forza di procura speciale allegata all'atto di integrazione del contraddittorio, con elezione di domicilio in Roma presso lo studio dell'avv.
Claudio Ciufo in Roma Piazza delle Medaglie d'Oro n. 72; ricorrenti f 7 contro 0 6 7 5 6 8 c KA-4,AutelKng AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentati e difesz§ dall'Avvocatura d 2 e 6 c Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi b 6 1 d 6 n. 12; f 1 1 9 8 d 5 e f 3 a - controricorrenté - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO - intimata - e con la partecipazione di LAURA LAZZARINI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Brunelli e Daniele Manca Bitti presso il cui studio in Roma via Luciani 1 è elettivamente domiciliata in forza di procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - - ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 92/45/11 depositata il 23.08.2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.04.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca. RILEVATO CHE: A seguito di verifica fiscale nei confronti della Immobiliare Agricola Gienne di Conti Giorgio & C. sas e della Tecnico Agricola San Giorgio & C. sas (entrambe partecipate per l'intero da Giorgio Conti e dal coniuge Laura Lazzarini), l'Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento per gli anni 2003 e 2004 recanti maggiori imposte IRES, IRAP e IVA impugnati dall'Azienda Agricola San Giorgio di Conti Giorgio & c. sas, società incorporante la Agricola Gienne e la Tecnico Agricola.
La CTP di Bergamo accoglieva i ricorsi riuniti. Proposto appello da parte dell'Agenzia delle Entrate,, la CTR Lombardia con sentenza n. 92/48/11 riformava la decisione e rigettava i ricorsi. L'Azienda Agricola San Giorgio di Conti Giorgio & c. sas, in persona del socio accomandatario Giorgio Conti anche in proprio, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Questa Corte, con ordinanza depositata in data 29.10.2021, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Laura Lazzarini, costituita anche in appello, socia accomandante della Azienda Agricola San Giorgio sas.
La San Giorgio di Conti Giorgio & c. s.s. (a seguito della trasformazione della Azienda Agricola San Giorgio di Conti Giorgio & c. s.a.s.), in persona delle socie e legali rappresentanti, signore Conti Stefania, Conti Roberta, Conti Daniela, Conti Gabriella Maria Giuditta, anche in proprio quali eredi di Giorgio Conti, in data 17.2022 hanno proceduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti di Laura Lazzarini che si è costituita con controricorso notificato il 26.3.2022 proponendo a sua volta ricorso incidentale avverso la citata sentenza affidato a sei motivi;
CONSIDERATO CHE: La causa non può essere decisa in quanto alla data dell'adunanza del 21.4.2002 non era decorso il termine previsto dall'art. 370 c.p.c. per la proposizione di controricorso avverso il ricorso incidentale proposto dalla I itisconsorte; Il giudizio, quindi, deve essere rinviato a nuovo ruolo; p.q.m. dispone il rinvio del giudizio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 21 aprile 2022 e, a seguito di riconvocazion dO