Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21807/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; litigation extinguished by tax payment under simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21807/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer paid the disputed tax amount under the simplified settlement procedure. Although the lower court had confirmed a higher valuation of the business startup and land, the taxpayer's payment of the debt satisfied the condition for case termination. Consequently, the court ruled that no further judicial decision on the merits was necessary, extinguishing the proceedings and compensating litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 6, comma 14, cit.: The filing of a simplified settlement request and subsequent payment of the tax debt extinguishes the litigation, preventing the court from ruling on the merits of the valuation dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified settlement procedure tax payment extinguishment cessation of litigation tax registration duty cassation appeal dismissal tax valuation dispute co-obligated party benefit vantaggio concesso ad un'impresa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986
Il 20.9.2010 l'Agenzia delle entrate notificava l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, ex art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, con il quale elevava i valori dell'avviamento a C.160.765,00 e del terreno a C.
Art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in I. n. 136 del 2018
ha depositato memoria chiedendo che il ricorso sia dichiarato estinto a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in I. n. 136 del 2018.
Art. 6, comma 14, cit.
ha depositato memoria chiedendo che il ricorso sia dichiarato estinto a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3470/2016 proposto da: SARIM S.r.l. e MILO S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv. Antonio De Mari ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Antonio Venettoni in Roma, Via F. Saverio Benucci n. 55; - ricorrenti - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 5629/5/15 della Commissione tributaria Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, depositata il 10/6/2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe; Ritenuto che 1. Con rogito dell'8.10.2008 la Sarim s.r.l. cedeva alla Milo s.a.s. di Cosimo Bardascino & C il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di stoccaggio e selezione dei rifiuti recuperabili non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel Comune di Belizzi. Nella cessione veniva compreso anche il trasferimento di un terreno di circa mq 10.080 sito nel Comune di Eboli, contrada Pezzagrande. Le parti pattuivano quanto alla cessione dell'azienda il prezzo di C. 22.5000 (di cui:

C. 18.000,00 per attrezzature, C. 4.500,00 per avviamento) e il prezzo di C 125.000,00 per il terreno e, dunque il prezzo complessivo di C. 147.500,00.

2. Il 20.9.2010 l'Agenzia delle entrate notificava l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, ex art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, con il quale elevava i valori dell'avviamento a C.160.765,00 e del terreno a C. 387.650,00.

3. Avverso tale atto le contribuenti proponevano ricorso rilevando la non correttezza del criterio adottato in sede di determinazione del valore dell'avviamento del ramo di azienda e la non congruità dell'accertato valore del terreno.

4. La Commissione tributaria Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno (CTR), con sentenza n. 5629/5/15, depositata il 10/6/2015, rigettava l'appello proposto dalle contribuenti e, per l'effetto, confermava la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento dei ricorsi, aveva fissato in C. 96.549,00 il valore dell'avviamento e in C. 43,00 al mq il valore del terreno.

5. Avverso tale sentenza la Sarim S.r.l. e la Milo S.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi.

6. L'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.7. In prossimità della camera di consiglio la Sarim S.r.l. ha depositato memoria chiedendo che il ricorso sia dichiarato estinto a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in I. n. 136 del 2018.

8. Con ordinanza del 14.07.2021 il Collegio disponeva il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio in ragione del fatto che agli atti risultava la suindicata domanda presentata il 28.5.2019 dalla Sarim S.r.l., senza alcun altro documento relativo al conseguente procedimento, sia con riferimento alla posizione della stessa Sarim S.r.l., sia della coobbligata Milo S.r.l. In particolare, veniva disposto che l'Agenzia delle entrate provvedesse, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, al deposito della eventuale documentazione attestante l'effettiva avvenuta definizione, da parte di entrambe le società contribuenti, del presente contenzioso ai sensi dell'indicato art. 6 cit.

Considerato che: A seguito del disposto rinvio risulta agli atti che la SARIM S.r.l. ha provveduto, il 27.5.2019, al pagamento dell'importo dovuto a seguito della domanda di definizione agevolata di cui all'art. 6 cit., di talché è possibile pervenire, come richiesto dalle ricorrenti, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito; estinzione che, per effetto dell'art. 6, comma 14, cit., giova anche alla società coobbligata.

2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all'esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata. P . . M. dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del cont ndere e compensa le spese processuali. Così deciso in Rria il 15