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Ordinanza — n. 21804/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as litigation extinguished by tax debt settlement and waiver of pending proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21804/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the litigation extinguished because the taxpayer formally withdrew the case following a tax debt settlement program. The taxpayer had previously filed appeals against tax assessments for fiscal years 2006-2008, which were rejected by the regional commission. The court ruled that the procedural withdrawal, supported by the 'Rottamazione Ter' agreement, legally terminated the dispute and removed the subject matter from contention.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 6 D.L. 118/2019; Art. 16 bis D.L. 34/2019: When a party formally waives pending litigation in compliance with statutory debt settlement provisions, the court must declare the case extinguished due to the cessation of the subject matter.

Parole chiave

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litigation extinguishment tax debt settlement procedural waiver Rottamazione Ter cessation of subject matter tax assessment appeals costs allocation esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
La società, dunque, ha formulato, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., espressa rinuncia al presente giudizio identificato con il n.
Art. 6 del d.l. n. 118/2019
In data 31 maggio 2019 la società, in ossequio al disposto dell'art. 6 del d.l. n. 118/2019, ha depositato l'istanza di definizione delle liti pendenti in relazione agli anni d'imposta 2006 (avviso di accertamento n.
Art. 16 bis del d.l. n. 34/2019
In data 24 luglio 2019 la società ha altresì presentato, ai sensi dell'art. 16 bis del d.l. n. 34/2019, la dichiarazione di adesione della definizione agevolata, c.d.
art. 390 cod. proc. civ
La società, dunque, ha formulato, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., espressa rinuncia al presente giudizio identificato con il n.

Giurisprudenza citata

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Cass., 2 maggio 2019, n. 11540
I ricorsi sono stati fissati per l'adunanza camerale del 7 giugno 2022, nessuna delle parti ha richiesto la trattazione della causa e l'Avvocatura nulla ha opposto alla richiesta di estinzione per l'intervenuta definizione agevolata della controversia (in tal senso Cass., 2 maggio 2019, n. 11540).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15785/2018 R.G. proposto da: Five Energy s.r.I., in liquidazione ed In concordato preventivo, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Moretti, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Flaminia n.135, 00196, studio Legalitax. - ricorrente con troricorrente incidentale- contro 2`)(1 Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con . . domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrente -ricorrente incidentale- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.6928/6/17, pronunciata il 23 ottobre 2017, depositata il 29 novembre 2017 e non notificata.

FATTO E DIRITTO 1. Five Energy s.r.l. ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.6928/6/:17, pronunciata il 23 ottobre 2017, depositata il 29 novembre 2017 e non notificata, che ha rigettato i contrapposti appelli delle parti, c:onfermando la sentenza di primo grado, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa degli avvisi di accertamento per Ires 2006, 2007 e 2008.

2. Anche l'Agenzia delle entrate proponeva distinto ricorso avverso la stessa sentenza, da qualificarsi come incidentale, in quanto notificato in data 29 maggio 2018, successivamente al ricorso della società, notificato in data 28 maggio 2018.

3. In data 31 maggio 2019 la società, in ossequio al disposto dell'art. 6 del d.l. n. 118/2019, ha depositato l'istanza di definizione delle liti pendenti in relazione agli anni d'imposta 2006 (avviso di accertamento n. TK7030201237/2012) e 2008 (avviso di accertamento n.TR7030202096/2012) oggetto della presente controversia, allegando copia della ricevuta di deposito del 4 giugno 2019, istanze di definizione, domande inviate in via telematica e ricevute di pagamento delle somme dovute. In data 24 luglio 2019 la società ha altresì presentato, ai sensi dell'art. 16 bis del d.l. n. 34/2019, la dichiarazione di adesione della definizione agevolata, c.d. "rottamazione ter", dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 10 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017, relativamente alla cartella n. 69712009418615002000, avente come presupposto l'avviso di accertamento n. TK7030201238/2011, relativo all'anno d'imposta 2007, provvedendo ai relativi adempimenti richiesti dalla legge, come attestato dalla documentazione allegata (ricevuta di presentazione e dichiarazione di adesione del 24 e le luglio 2019, prospetto informativo del 5 luglio 2019, comunicazione della somme r.g. n.15785/2018 2 Cons. est.

Andreina Giudicepietro dovute, ricevuta di pagamento delle somme dovute, dichiarazione di rinuncia agli eventuali giudizi pendenti).

4. La società, dunque, ha formulato, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., espressa rinuncia al presente giudizio identificato con il n. 15785/2018 R.G., conformemente alle previsioni contenute nelle disposizioni deflattive del contenzioso (Definizione delle liti pendenti e Rottamazione Ter) con richiesta di declaratoria dì estinzione del processo e compensazione delle spese di lite, notificata all'Avvocatura dello Stato. I ricorsi sono stati fissati per l'adunanza camerale del 7 giugno 2022, nessuna delle parti ha richiesto la trattazione della causa e l'Avvocatura nulla ha opposto alla richiesta di estinzione per l'intervenuta definizione agevolata della controversia (in tal senso Cass., 2 maggio 2019, n. 11540). La Corte, preso atto di quanto sopra, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deci