Italian court dismisses tax appeal due to plaintiff's voluntary withdrawal and agreement on costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The General Vapeur s.r.l. voluntarily renounced its claim against the Revenue Agency, and the Agency accepted this withdrawal while agreeing to share litigation costs. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated without a substantive decision on the tax dispute's merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: When a party voluntarily withdraws a claim and the opposing party accepts the withdrawal with an agreement on cost allocation, the court must declare the proceedings extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5041/2015 R.G. proposto da: General Vapeur s.r.I., in persona del I. r.p.t, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Zizzo e Francesca Mazza del foro di Milano, Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano del foro di Roma, presso i quali ultimi elettivamente domicilia in Roma alla via Crescenzio n.91. - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n.3567/14, pronunciata il 5 maggio 2014, depositata il 1 luglio 2014 e non notificata.
FATTO E DIRITTO con ricorso notificato in data 20 febbraio 2015, la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 3567/14, pronunciata inter partes dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia; l'Agenzia delle Entrate, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha resistito con controricorso; con atto notificato il 29 marzo 2019 la ricorrente ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso e ha conseguentemente chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite; l'Agenzia delle entrate ha accettato la rinunzia al ricorso con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinunzia e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, in data 7 giugno 20