Ordinanza Interlocutoria — n. 21797/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA igiEgiaCtrroRiA sul ricorso iscritto al n. 717 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Aligrup s.p.a., in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Taranto per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Casetta Mattei, n. 239, presso lo studio dell'Avv. Sergio Tropea; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controrícorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 2366/24/2014, depositata in data 21 luglio 2014; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 maggio 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott.ssa Paola Filippi, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate - Direzione Regionale della Sicilia, aveva notificato alla società Aligrup s.p.a. un avviso di accertamento, relativo all'anno 2006, con il quale aveva contestato l'effettuazione di cessioni intracomunitarie di beni in regime di non imponibilità iva nei confronti di due società che risultavano avere cessato la propria attività in data antecedente alla effettuazione delle suddette operazioni, sicché era stato richiesto il pagamento dell'iva ed irrogate le sanzioni; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: l'atto impositivo era stato legittimamente emesso dalla Direzione regionale della Sicilia dell'Agenzia delle entrate; era infondato il motivo di appello relativo alla nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione; circa il merito della pretesa, la società non aveva operato con la dovuta diligenza richiesta al fine di verificare l'affidabilità della controparte, avendo omesso di richiedere la conferma della validità del numero di identificazione delle cessionarie in un periodo prossimo alla esecuzione delle cessioni, circostanza che le aveva impedito di accertare che le stesse avevano già cessato la propria attività; era, conseguentemente, infondato il motivo di appello relativo alla non applicabilità delle sanzioni; la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 21797/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 717 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Aligrup s.p.a., in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Taranto per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Casetta Mattei, n. 239, presso lo studio dell'Avv. Sergio Tropea; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controrícorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 2366/24/2014, depositata in data 21 luglio 2014; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 maggio 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott.ssa Paola Filippi, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate - Direzione Regionale della Sicilia, aveva notificato alla società Aligrup s.p.a. un avviso di accertamento, relativo all'anno 2006, con il quale aveva contestato l'effettuazione di cessioni intracomunitarie di beni in regime di non imponibilità iva nei confronti di due società che risultavano avere cessato la propria attività in data antecedente alla effettuazione delle suddette operazioni, sicché era stato richiesto il pagamento dell'iva ed irrogate le sanzioni; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: l'atto impositivo era stato legittimamente emesso dalla Direzione regionale della Sicilia dell'Agenzia delle entrate; era infondato il motivo di appello relativo alla nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione; circa il merito della pretesa, la società non aveva operato con la dovuta diligenza richiesta al fine di verificare l'affidabilità della controparte, avendo omesso di richiedere la conferma della validità del numero di identificazione delle cessionarie in un periodo prossimo alla esecuzione delle cessioni, circostanza che le aveva impedito di accertare che le stesse avevano già cessato la propria attività; era, conseguentemente, infondato il motivo di appello relativo alla non applicabilità delle sanzioni; la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso;
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Generato dall'IADecisioni correlate
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la seguente ORDINANZA igiEgiaCtrroRiA sul ricorso iscritto al n. 717 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Aligrup s.p.a., in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Taranto per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Casetta Mattei, n. 239, presso lo studio dell'Avv. Sergio Tropea; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controrícorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 2366/24/2014, depositata in data 21 luglio 2014; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 maggio 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott.ssa Paola Filippi, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate - Direzione Regionale della Sicilia, aveva notificato alla società Aligrup s.p.a. un avviso di accertamento, relativo all'anno 2006, con il quale aveva contestato l'effettuazione di cessioni intracomunitarie di beni in regime di non imponibilità iva nei confronti di due società che risultavano avere cessato la propria attività in data antecedente alla effettuazione delle suddette operazioni, sicché era stato richiesto il pagamento dell'iva ed irrogate le sanzioni; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: l'atto impositivo era stato legittimamente emesso dalla Direzione regionale della Sicilia dell'Agenzia delle entrate; era infondato il motivo di appello relativo alla nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione; circa il merito della pretesa, la società non aveva operato con la dovuta diligenza richiesta al fine di verificare l'affidabilità della controparte, avendo omesso di richiedere la conferma della validità del numero di identificazione delle cessionarie in un periodo prossimo alla esecuzione delle cessioni, circostanza che le aveva impedito di accertare che le stesse avevano già cessato la propria attività; era, conseguentemente, infondato il motivo di appello relativo alla non applicabilità delle sanzioni; la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso;
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott.ssa Paola Filippi, ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; la società ha, inoltre, depositato memoria con la quale ha evidenziato di avere presentato domanda di definizione agevolata di cui all'art. 6, comma 3, d.l. n. 163/2016, relativamente alla cartella di pagamento iscritta a ruolo a seguito della pronuncia del giudice di primo grado ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo; considerato che: la domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente è riferita alla iscrizione a ruolo ed alla successiva cartella di pagamento "a seguito di decisione della commissione tributaria provinciale"; si rende necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo al fine di chiedere informazioni all'Agenzia delle entrate ed alla parte in ordine alla riferibilità o meno della definizione agevolata all'intera pretesa originata dall'avviso di accertamento oggetto di giudizio;
La Corte: dispone il rinvio a nuovo ruolo, invitando le parti a fornire informazioni in ordine a quanto richiesto in parte motiva entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Così dec'so in Roma, addì 18 maggio 2