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Ordinanza Interlocutoria — n. 21795/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends appeal to clarify if tax payment qualifies for simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21795/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal to clarify whether the taxpayer's payment qualifies for the simplified settlement procedure under Article 6 of D.L. 119/2018. The Agency of Revenue argued for rejection, while the taxpayer confirmed payment and claimed no formal denial occurred. The court granted a 60-day term for parties to provide clarifications before resuming the case.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 119/2018; Art. 384 c.p.c.: When parties hold conflicting positions regarding eligibility for a simplified tax settlement procedure, the court must suspend the proceedings to allow for necessary clarifications.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax appeal suspension IRAP and IRES taxes clarification term taxpayer payment status differimento dell'imposizione azione di contestazione sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. 119/2018
La SICEP ha depositato memorie (datate 2.12.2020, 9.2.2022, 22.4.2022) confermando di aver proposto domanda di definizione ex art. 6 cit.
Art. 384 c.p.c.
visto l'art. 384 c.p.c. concede alle parti termine di giorni sessanta per chiarimenti in merito alla definizione agevolata ex art.
Art. 23 comma 8 bis D.L. 137/2020
/' Sentita la relazione svolta all'udienza del 5 maggio 2022, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l.
art. 384 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27554/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;- ricorrente - contro SICEP spa (00120780879), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Taranto in forza di procura speciale a margine del conitroricorso, pec vincenzo.taranto@pec.ordineavvocaticatania.it ; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sezione staccato di Catania n. 3735/34/14 depositata il 3 dicembre 2014. /' Sentita la relazione svolta all'udienza del 5 maggio 2022, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, dal Consigliere Giovanni La Rocca;

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello, che ha chiesto il rigetto del ricorso; RILEVATO CHE: A seguito di controllo automatizzato sul modello unico/05 ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 ed ai sensi dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 si è preceduto a recupero di imposte IRAP e IRES per il 2004 nei confronti della SICEP spa, con sede in Belpasso (CT), mediante iscrizione a ruolo in data 3.12.2007 e 28.12.2007 ed emissione di cartella di pagamento notificata il 15.4.2008 impugnata dalla società;

Con sentenza n. 475/2/09, La CTP di Catania ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso quell'atto. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato dalla CTR Sicilia; Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidato a quattro motivi; Ha resistito la società con controricorso; Nelle more la società ha proposto domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018; L'Agenzia delle Entrate ha prodotto atto di diniego comunicato alla società con raccomandata ricevuta il 13.5.2020;

La SICEP ha depositato memorie (datate 2.12.2020, 9.2.2022, 22.4.2022) confermando di aver proposto domanda di definizione ex art. 6 cit. e di aver versato l'intera somma dovuta, precisando che non vi è stato alcun diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate; CONSIDERATO CHE: Viste le contrastanti posizioni delle parti in merito alla questione della definizione agevolata ex art. 6 cit., appare opportuno avere chiarimenti in proposito dalle parti; p.q.m. visto l'art. 384 c.p.c. concede alle parti termine di giorni sessanta per chiarimenti in merito alla definizione agevolata ex art. 6 cit. e dispone il rinvio del giudizio a nuovo ruolo.

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