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Ordinanza Interlocutoria — n. 21793/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to voluntary settlement and remands case for further agency response.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21793/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's appeal against the regional tax commission's decision, noting the litigant had voluntarily settled the dispute. The taxpayer argued for a reduced income assessment based on construction activities, while the tax agency contested the declared data. Consequently, the court ordered the case remitted to the agency to respond to the settlement details before any further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 100, 101, 102 T.U. Imposte Indirette; where a taxpayer voluntarily settles the litigation and pays related installments, the court dismisses the appeal and remands the case for the tax authority to address the settlement correspondence.

Parole chiave

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voluntary settlement tax appeal dismissal IRPEF income assessment remand for agency response tax litigation procedure computo del reddito reddito professionale effettivo conseguito ripresa fiscale aziendale

Disposizioni normative citate

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Art. 100 T.U. Imposte Indirette
Art. 101 T.U. Imposte Indirette
Art. 102 T.U. Imposte Indirette
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA 043-03/• sul ricorso iscritto al n. 2988/2014 R.G. proposto da LEPORE GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Gira rdi, do- 202' miciliato presso lo studio del difensore in Rbrna, Via Aurelia n.353; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- pania n.200/3/2013 depositata il 7 giugno 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 9 marzo 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campa- nia veniva rigettato l'appello proposto da Lepore Giovanni avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n.6/15/2012 la quale aveva parzialmente accolto il ricorso del contri- buente proposto contro un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP IVA, Addizionali e accessori 2005. 2, In particolare con l'accertamento era stato ricostruito induttiva- mente in capo al contribuente il reddito di impresa, relativa all'attività di costruzione edile, e il giudice di primo grado aveva confermato l'im- pianto delle riprese, riducendone tuttavia al 30% il maggior reddito accertato per l'anno di imposta.

3. Contro la sentenza d'appello, confermativa della decisione del giu- dice di prime cure, propone ricorso il contribuente, affidato a tre motivi che illustra con memoria, cui replica l'Agenzia delle Entrate con con- troricorso. Considerato che:

4. Con memoria depositata anteriormente all'adunanza camerale il contribuente ha reso noto di aver intrapreso la definizione agevolata della lite, rendendo noto di aver anche provveduto al pagamento delle rate relative al perfezionamento del procedimento.

5. Ritenuto opportuno che l'Agenzia, costituita in giudizio e controri- corrente, prenda posizione sulla corrispondenza dei dati dichiarati con quelli di cui all'avviso di accertamento, e così sull'allegata intervenuta estinzione del processo,

P.Q.M.

la Corte: rinvia a nuovo ruolo per interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza sul contenuto della memoria depositata dal contribuenl:e. Cos