Court allows tax refund appeal, ruling energy discounts for pensioners count as taxable income.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the tax agency's appeal against a lower court ruling that granted a tax refund to a former employee. The agency argued the discount was not a fixed benefit, while the taxpayer contended it constituted taxable income. The court overturned the lower decision because it correctly established that such discounts are part of the pensioner's taxable income.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 49, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; Art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: Energy price discounts granted by employers to employees and pensioners constitute taxable income and must be included in the calculation of the tax base.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
NZA sul ricorso iscritto al n. 24166/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghe si, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro CAVALIERI DOMENICO. –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.MOLISE n. 186 / 1 /1 4 , depositata l’8 agosto 2014; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 7 giugno 2022 dal consigliere Rosanna Angarano. Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti di Domenico Cavaliere, avverso la sentenza in epigrafe che ha accolto IRPEF RIMBORSOl’appello di quest’ultimoavverso la sentenza della C.t.p. di Campobasso di rigetto del ricorsoavverso il diniego frapposto dall’Ufficio a ll'istanza dirimborso delle imposte trattenute sulla pensi one erogata dall'INPS quanto al controvalore dello sconto tariffario applicato sul prezzo di somministrazione dell'energia elettrica dall'ENEL, presso il quale lo stesso aveva prestato attività lavorativa.
2. Domenico Cavaliere non si è costituito. Considerato che:
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,l a violazione de ll’ art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.,dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. In particolare, si duole dellanullità della sentenza per motivazione meramente apparenteo, comunque , carente.
2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 49, comma 2,51, commi 1 e 3, d.P.R. 22 dicembre 1986 , n. 917. In particolare, censura la sentenza impugnata p er aver ignorato che gli sconti praticati al dipendente, anche cessato dal servizio, contribuiscono alla formazione del reddito e che, ai fini tributari, il reddito da pensioni è equiparato al reddito da lavoro dipendente.
3. Il primo motivo non è fondato. La sentenza impugnata, se pure sintetica mente , esplicita il percorso logico sotteso all’accoglimento dell’istanza. La medesima ha ritenuto che la rilevanza ai fini fiscali dello sconto tariffario concesso ai lavoratori, in servizio o in quiescenza, dipende sse dalla sua «indefettibilità»; pertanto - dopo ave rilevato la mancanza del detto requisito, come provato dal fatto che l’agevolazione era negata nel caso in cui facesse parte del nucleo familiare al tro beneficiario della medesima - ha ritenuto illegittimo il rifi uto frapposto all’ istanza di rimborso.
4. Il secondo motivo è fondato. 4.1. Questa Corte ha chiarito che, secondo l'art. 49 d.P.R. n. 9 17 del 1986, le pensioni di ogni ge nere costituisco no redditi di lavoro dipendente; quest’ultimo, poi, è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro;ne consegue che anche il beneficio dello sconto sui costi dell’ energia elettrica consumata, in quanto concesso dal datore di lavoro ai propri dipendenti e pensionati , costituisce reddito di lavoro e perciò , ai fini fiscali, è parte della retribuzione e della pensione(Cass. 21/11/2017 n. 27713, Cass.11/12/2015 n.25024). 4.2.
A tali principi non si è conformata la sentenza impugnata la quale ha ritenuto che il fattore dirimente, ai fini della rilevanza dello sconto per la determinazione del reddito , fosse l’ indefettibilità del medesimo. Per l'effetto,la sentenza va cassata e l a causa , non esseno necessari ulteriori accertamenti di fatto,può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo.
5. P oiché l'orientamento giurisprudenziale in base a l quale si è decisa la causa si è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'originario ricorso delcontribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio