Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 21668/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 21668/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 21668/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

CRETO sul ricorso iscritto al n. 36625/2018 R.G. proposto da Zumbo Antonino, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cirnato Riccardo e Cancrini Vincenzo, con domicilio eletto in Roma, vidiLiegi, n. 58, presso lo studio di questultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura gEnerale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionde della Calabria sez. staccata di Reggio Calabria n. 2961/7/17, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n. 806010102065-2006 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari.. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 135; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 1:19 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente a la declaretoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2C18, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'ari:, 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. Eì del dl. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 21668/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 36625/2018 R.G. proposto da Zumbo Antonino, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cirnato Riccardo e Cancrini Vincenzo, con domicilio eletto in Roma, vidiLiegi, n. 58, presso lo studio di questultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura gEnerale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionde della Calabria sez. staccata di Reggio Calabria n. 2961/7/17, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n. 806010102065-2006 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari.. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 135; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 1:19 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente a la declaretoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2C18, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'ari:, 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. Eì del dl. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Parole chiave

Generato dall'IA
rettifica delle detrazioni assistenza amministrativa fiscale procedura di ricupero d'imposta procedura giudiziaria tributaria accoglimento parziale del contribuente differimento dell'imposizione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CRETO sul ricorso iscritto al n. 36625/2018 R.G. proposto da Zumbo Antonino, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cirnato Riccardo e Cancrini Vincenzo, con domicilio eletto in Roma, vidiLiegi, n. 58, presso lo studio di questultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura gEnerale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionde della Calabria sez. staccata di Reggio Calabria n. 2961/7/17, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n. 806010102065-2006 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari.. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 135; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 1:19 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente a la declaretoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2C18, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'ari:, 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. Eì del dl. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 43 /0,7,22 i - Il Presidentg IL CANCELLIERE ESPE