Italian tax court process extinguished due to failure to request settlement by deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement within the statutory deadline of December 31, 2020. The dispute involved Alicros S.p.A. and Davide Campari Milano S.p.A. challenging a tax assessment by the Revenue Agency, but no motion for settlement was filed. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes if parties fail to request settlement within the prescribed term, and advanced costs remain with the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 29661/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Alicros S.p.A. e Davide Campari Milano S.p.A., entrambe rappresentate e difese dagli Avv. Eugenio Briguglio e Gianluca Boccalatte, con domicilio eletto in Roma, via Germanico, n. 146, presso lo studio dell'Avv. Ernesto Mocci; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 6840/27/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TMBOE4G00191/2013.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma .yVec22.2- Q.310i-1.202,2— Il Presi 2 -g , CANCELLIERE ESPERTO