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Ordinanza Interlocutoria — n. 21658/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court remands case to clarify tax amnesty status for suspended partner.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21658/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione suspended the proceedings regarding tax assessments against a dissolved company and its partners. The lower court had upheld tax authorities' findings of undeclared income based on sectoral study incongruities. The court remanded the case to clarify the specific tax amnesty status applicable to the suspended partner's position.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 193/2016; Art. 6 d.l. n. 119/2018: When a tax proceeding is suspended due to specific legislative provisions regarding individual positions, the court must clarify the applicable amnesty status before proceeding.

Parole chiave

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Italian tax law tax amnesty status proceedings suspension dissolved company partners sectoral study incongruity indagine per frode iva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto fini dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 193/2016
Art. 6 d.l. n. 119/2018
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23209/2013 R.G. proposto da SCALERA ROCCO, TATONE TIZIANA CHIARA, anche quali soci della cessata HANSEL DI SCALERA ROCCO & C S.A.S., tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vito Antonio Martielli, elettivamente domiciliati presso lo studio legale Di Benedetto & Associati in Roma, Via Cicerone n.28; t, - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Pu- glia, n.31/8/2013 depositata il 27 febbraio 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 febbraio 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ve- niva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.175/21/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provin- ciale di Bari di riunione e accoglimento dei ricorsi presentati contro l'avviso di accertamento con cui era stato accertato un maggiore ricavo e un maggiore reddito di impresa non dichiarati ai fini IVA e IRAP 2004 in capo alla società Hansel di Scalera Rocco & C S.a.s. e dei due avvisi di accertamenti IRPEF e addizionali emessi per il medesimo periodo di imposta per trasparenza nei confronti dei soci Scalera Rocco e Tatone Tiziana Chiara.

2. In particolare, l'Amministrazione finanziaria emetteva gli avvisi nei confronti della società, svolgente l'attività di vendita, istallazione di computer, e quindi dei soci, in considerazione della non corrispondenza con gli studi di settore e della non congruità ed antieconomicità dei ricavi e del reddito di impresa delle dichiarazioni presentate dalla so- cietà contribuente. Il giudice di appello riformava la decisione del giu- dice di prime cure confermando le riprese dal momento che lo studio di settore era stato utilizzato solo a supporto dell'accertamento anali- tico induttivo ex art.39 comma 1 lett.

d) del d.P.R. n.600 del 1973 e in questo contesto uno degli elementi alla base delle riprese era l'accer- tata grave incongruenza nello scostamento tra il reddito dichiarato e lo studio di settore.

3. Cessata nelle more la società, i soci ricorrono per Cassazione per tre motivi, che illustrano con memoria, mentre l'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. A seguito di richiesta di parte, all'adunanza del 12 febbraio 2020 il processo è stato sospeso ex art.6 del d.l. n.193 del 2016 con riferimento alla posizione di Tatone Tiziana e per la posizione di Scalera Rocco ai sensi dell' art.6 del d.l. n.119 del 2018, per defini- zione agevolata. Considerato che:

4. Ritenuto opportuno acquisire chiarimenti sulla posizione di Scalera Rocco in considerazione del fatto che la scadenza delle rate dovute per il 2021 ha subito diverse proroghe a seguito dei provvedimenti di emer- genza determinata dalla pandemia da Covid-19,

P.Q.M.

la Corte: rinvia a nuovo ruolo per chiarimenti sul condono. Così deciso in R