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Ordinanza — n. 21618/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and extinguishes tax dispute due to settlement via installment payment plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21618/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and extinguished the tax dispute because the taxpayer filed a request for case termination under the 2018 decree. The Regional Tax Commission had previously reduced the assessed revenue by considering the company's financial crisis and loan contraction. The court ruled that the valid submission of the termination request and proof of the first installment payment legally ended the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; When a taxpayer requests case termination under the 2018 decree and proves payment of the first installment, the judgment is extinguished.

Parole chiave

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tax dispute termination installment payment plan case extinction procedure Regional Tax Commission Cassation appeal dismissal anticipo delle spese condono delle spese procedurali assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. n. 119/2018
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Testo completo

onunciato la seguente -Consigliere relatore - -Consigliere - CC– 10/06/2022 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10593 del ruolo generale dell’anno 201 5 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrente - contro Megatrasporti s.r.l., quale incorporante della società Elletiesse Trasporti di Tataranni Nicola C . snc, i n persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dall’Avv.

Giuseppe Raguso per Oggetto: studi di settore -scostamento- prova procura speciale a margine delcontroricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Muzio Clementi, n. 9, presso lo studio di quest’ultimo difensore; -controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Basilicata, n. 659/3/2014, depositata in data2 dicembre 2014; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 10 giugno 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari; considerato che: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società Elletiesse Trasporti di Tataranni Nicola C. snc, relativamente all’anno di imposta 2006, un avviso di accertamento con il quale erano stati accertati maggiori ricavi, in relazione all’attività di autotrasporti da essa esercitata, per essersi discostata dallo studio di settore applicabile; avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Matera, che aveva ritenuto di ridurre il maggior reddito accertato, avendo valorizzato la circostanza relativa alla situazione di crisi dell’industria del mobilio imbottito; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello principale e l’Agenzia delle entrate aveva proposto appelloincidentale; la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha accolto l’appello principale della società e rigettato quello incidentale dell’Agenzia delle entrate, in particolare ha ritenuto che: ai fini della valutazione della concreta situazione aziendale nella quale aveva operato la società , doveva tenersi conto anche della contrazione di un mutuo per far fronte alle esigenze gestionali, non conciliabile con la presunzione di occultamento di ricavi, nonché della riduzione del personale; non aveva rilevanza l’assunto dell’Agenzia delle entrate secondo cui non tutto il fatturato della società derivava da commesse di trasporto di mobili imbottiti; l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso; nelle more del giudizio la società ha presentato istanza di definizione ai sensi dell’art. 6d.l. n. 119 del 2018 ed ha chiesto, con memoria, la declaratoria di estinzione del giudizio. ritenuto che: ai fini della definizione del presente giudizio va dato atto che parte controricorrente ha depositato copia della domanda di definizione della lite, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, regolarmente trasmessa, nonché la documentazione comprovante il pagamento della prima rata dovuta; ne consegue l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le h