Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by taxpayer's request to stop proceedings under tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer filed a request to cease the proceedings under Article 6 of Legislative Decree 119/2018. The tax agency had previously challenged a regional commission decision that reduced its tax claim based on undocumented costs. Since the dispute was definitively resolved by the taxpayer's voluntary withdrawal, the litigation ended and the case was dismissed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, d.l. n. 119/2018; When a taxpayer files a request to cease the proceedings, the litigation is extinguished and the cassation appeal must be declared dismissed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21299/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Industrie Olearie F.11i Rubino spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Luigi Quercia, con domicilio eletto in Roma, viale del Vignola n. 5 presso lo studio dell'avv. Livia Ranuzzi; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 32/10/13, depositata il 12 febbraio 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal Consigliere Lucio Napolitano. Rilevato che: L'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Bari, emise nei confronti della Industrie Olearie F.11i Rubino spa un avviso di accertamento per II.DD. ed IVA per il periodo d'imposta 2005/2006, basato sulla ripresa di componenti negativi del reddito d'impresa (costi non documentati). L'atto impositivo venne impugnato dalla società contribuente avanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari che ne accolse il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Puglia accolse parzialmente il gravame agenziale avverso la decisione di prime cure, riducendo la pretesa erariale.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi. Resiste con controricorso la società contribuente. Nelle more del giudizio la controricorrente ha depositato dapprima istanza di sospensione e successivamente di cessazione della materia del contendere ex art. 6, dl n. 119/2018. Considerato che: La lite risulta definita ai sensi della citata disposizione legislativa e pertanto va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Come per legge le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
PQM dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 Il Presidente