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Ordinanza — n. 21532/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal due to litigation settlement extinguishing the subject matter of the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21532/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax agency's appeal extinguished because the underlying dispute was settled under the simplified procedure introduced by Legislative Decree 119/2018. The tax authority requested the court to recognize this settlement as the reason for the termination of the proceedings, while the taxpayers had not filed a counter-appeal. Consequently, the court ruled that the litigation was no longer viable due to the resolution of the contested tax issues.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 10, n. 119/2018; Artt. 6-7, d.l. n. 119/2018: When a tax dispute is resolved through the simplified settlement procedure, the subject matter of the litigation ceases to exist, leading to the automatic extinction of the ongoing judicial proceedings.

Parole chiave

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tax litigation settlement simplified procedure 119/2018 extinction of proceedings cessazione materia contendere tax dispute resolution Cassation Court ruling IRAP and IRPEF taxes assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10, of Legislative Decree 119/2018
Francesco Pistolesi, hanno depositato istanza di sospensione del giudizio ex art. 6, comma 10, di n.
Articles 6 and 7 of Legislative Decree 119/2018
Francesco Pistolesi, hanno depositato istanza di sospensione del giudizio ex art. 6, comma 10, di n.
Article 37 of DPR 600/1973
sas, distinti avvisi di accertamento, rispettivamente, per IRAP ed IRPEF in relazione agli anni d'imposta 2002-2003-2004, contestando loro, ex art. 37, dPR 600/1973, una complessa operazione internazionale volta all'interposizione fittizia di società straniere.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8467/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Pinchiorri Giorgio, Feolde Annie, in proprio e quali legali rappresentanti della Enoteca Pinchiorri di Annie Feolde, Giorgio Pinchiorri & C. sas - resistenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 86/21/12, depositata 1'11 dicembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal Consigliere Lucio Napolitano. Rilevato che: L'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Firenze, emise nei confronti della Enoteca Nazionale di Pinchiorri Giorgio & C. snc di Giorgio Pinchiorri ed Annie Feolde, ora Enoteca Pinchiorri di Annie Feolde, Giorgio Pinchiorri & C. sas, distinti avvisi di accertamento, rispettivamente, per IRAP ed IRPEF in relazione agli anni d'imposta 2002-2003-2004, contestando loro, ex art. 37, dPR 600/1973, una complessa operazione internazionale volta all'interposizione fittizia di società straniere.

Contro tali atti impositivi i contribuenti proposero ricorsi che, riuniti, vennero accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze. Il gravame agenziale avverso tale decisione fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Toscana. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi. I contribuenti non hanno proposto controricorso, ma officiato l'avv. Philip Laroma Jezzi con procura speciale notarile. Successivamente con tale difensore, unitamente all'avv. Francesco Pistolesi, hanno depositato istanza di sospensione del giudizio ex art. 6, comma 10, di n. 119/2018.

Considerato che: In esito alla sospensione del giudizio, la difesa erariale ha depositato istanza affinché venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando nota dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale, attestante l'intervenuta definizione agevolata della lite ex artt. 6-7, dl n. 119/2018. Nulla per le spese stante la mancata difesa degli intimati. PQM dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma nella camera di co