Italian tax court case dismissed due to taxpayer's withdrawal of appeal and lack of defendant's appearance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the tax agency withdrew its appeal to the Supreme Court. The taxpayer, Biomed S.R.L., did not appear in court, and the agency formally renounced the litigation under Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no judgment on the merits was necessary, resulting in the termination of the case without addressing the underlying tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: When a party withdraws an appeal or fails to appear, the proceedings are extinguished without a decision on the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
\ 7,ALt q; ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23490/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, - ricorrente - contro BIOMED S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, - intimata - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA n. 75/13/2013, depositata il 27 giugno 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal consigliere dott. Valentino Lenoci. - Rilevato che:
1. L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 75/13/2013, depositata il 27 giugno 2013, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dalla stessa Agenzia avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Imperia n. 29/05/2010, con la quale, a sua volta, era stato annullato l'avviso di accertamento n. R4303T201133/2007, riguardante l'accertamento, nei confronti della Biomed s.r.I., con sede in Ventimiglia (IM), di un maggior reddito imponibile ai fini IRES ed IRAP per gli anni 2004-2005;
2. il ricorso proposto si basa su un unico motivo;
3. con ordinanza interlocutoria del 16 dicembre 2020 è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti della Biomed s.r.I.; quest'ultima non si è costituita in giudizio; - Considerato che:
4. l'Agenzia ricorrente, con atto in data 2 settembre 2021, ha presentato rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c.;
5. non vi è necessità di accettazione della intimata, in quanto questa non si è costituita in giudizio;
6. il giudizio deve quindi essere dichiarato estinto, senza pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione dell'intimata;
7. non ricorrono le condizioni per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), stante la mancata pronuncia sul merito del ricorso, ed essendo la stessa ricorrente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma,