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Ordinanza — n. 21492/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal due to failure to integrate partners into proceedings within statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21492/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the required integration of the partners into the proceedings was not completed within the prescribed deadline. Although the lower court had ordered the partners to be summoned, the agency failed to file the necessary documents with the court registry before the twenty-day period expired. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective and dismissed it, ordering the agency to pay the company's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 371-bis c.p.c.; Art. 375, comma 2 c.p.c.: The failure to integrate the parties into the proceedings within the time limit renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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failure to integrate parties procedural inadmissibility tax appeal dismissal statutory time limits court of cassation debito di contributi esenzione dal pagamento dei contributi procedura straordinaria di fissazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 371-bis c.p.c.
L'atto di integrazione del contraddittorio, ini'atti, non risulta depositato nella cancelleria di questa Corte, entro il termine di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento, come previsto dall'art. 371-bis cod.
Art. 375, comma 2 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
D.L. 31 agosto 2016, n. 168
civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.
Legge 25 ottobre 2016, n. 197
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
art. 371-bis cod. proc. civ
L'atto di integrazione del contraddittorio, ini'atti, non risulta depositato nella cancelleria di questa Corte, entro il termine di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento, come previsto dall'art. 371-bis cod. proc. civ.
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Testo completo

\ LA L(9/, ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21446/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, - ricorrente - contro F.LLI ZACCARIA VINCENZO E GIOVANNI S.N.C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Modica (RG), via Rocciola Scrofani n. 90, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vincenzo Iozzia dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso, - controricorrente - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA - sezione staccata di CATANIA n. 1065/18/2014, depositata il 27 marzo 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal consigliere dott. Valentino Lenoci. - Rilevato che:

1. La società F.11i Zaccaria di Zaccaria Vincenzo e Giovanni s.n.c. ed i suoi soci Vincenzo Zaccaria e Giovanni Zaccaria proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa avverso avvisi di accertamento emessi in relazione agli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva accertato, a carico della società, maggiore IRAP per gli anni suddetti e, a carico dei soci, maggior reddito da partecipazione ai fini IRPEF.

2. La C.T.P. adìta, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 624/2/2010 accoglieva i ricorsi proposti ed annullava gli avvisi di accertamento impugnati, per violazione dell'art. 12, comma 7, I. 27 luglio 2000, n. 212.

3. Proposto gravame dall'Agenzia dellle Entrate, con sentenza n. 1065/18/2014 la Commissione tributaria regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado.

4. Per la cassazione di tale ultima sentenza propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la F.11i Zaccaria di Vincenzo e Giovanni s.n.c. Con ordinanza interlocutoria depositata il 25 maggio 2021 questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci Zaccaria Vincenzo e Zaccaria Giovanni, assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza per l'adempimento da parte della ricorrente.

5. La discussione del ricorso è stata fissata per la camera di consiglio del 4 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380- bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. - Considerato che:

6. Non risulta effettuata l'integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza interlocutoria n. 14255 del 25 maggio 2021, comunicata in R.G. N. 214/6/2(114 2 Cons. est. alentino Lenoci • pari data. L'atto di integrazione del contraddittorio, ini'atti, non risulta depositato nella cancelleria di questa Corte, entro il termine di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento, come previsto dall'art. 371-bis cod. proc. civ. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi del citato art. 371-bis.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti della F.11i Zaccaria s.n.c., secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore della F.11i Zaccaria di Vincenzo e Giovanni s.n.c., delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in C 200,00 per esborsi ed C 4.000,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I