Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling lower court correctly annulled tax notices for lack of motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that annulled tax assessment notices. The agency argued the lower court erred by ruling on a lack of motivation issue not raised in the appeal, and claimed the notices were sufficiently motivated by listing objective data. The court found both arguments valid, holding that the lower court correctly applied procedural rules regarding the waiver of unraised exceptions and that the notices lacked specific criteria for the assessments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.; d.lgs. n. 546/1992, art. 56; d.l. n. 16/1993, art. 2; d.m. n. 701/1994: The court of appeal must rule on a lack of motivation exception if raised in the first instance, and tax assessment notices are unmotivated if they fail to specify the concrete criteria used for the valuation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18186/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro Beretta di Porcia e Brugnera Francesco, Beretta di Porcia e Brugnera Antonio, con domicilio eletto in Roma, via Monte Santo n. 25, presso Io studio dell'avvocato Luigi Cesaro che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Gianna Di Danieli; - resistenti - avverso la sentenza n. 18/01/14, depositata il 13 gennaio 2014, della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022, dal Consigliere dott.
Liberato Paolitto. Rilevato che: 1. - l'Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 18/01/14, depositata il 13 gennaio 2014, con la quale la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, in accoglimento dell'appello proposto da Beretta di Porcia e Brugnera Francesco, e Beretta di Porcia e Brugnera Antonio, ha integralmente riformato la decisione di prime cure che, per suo conto, aveva disatteso l'impugnazione di avvisi di accertamento che, con riferimento a cinque unità immobiliari, avevano rettificato categoria, classe e rendita catastale quali proposte dai contribuenti con dichiarazioni di variazione docfa; - Beretta di Porcia e Brugnera Francesco e Beretta di Porcia e Brugnera Antonio si sono tardivamente costituiti per resistere al ricorso.
Considerato che: 1. - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia denuncia violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 56, assumendo che, - disattesa dal giudice di prime cure, - l'eccezione di difetto di motivazione degli avvisi di accertamento non era stata riproposta quale motivo di appello dai contribuenti, così che il giudice del gravame non avrebbe potuto pronunciare sulla stessa annullando gli atti impugnati; - il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione del d.l. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in I. n. 75 del 1993, e del d.m. n. 701 del 1994, sull'assunto che, - equivocato il contenuto della stessa pronuncia di legittimità richiamata in sentenza, - il giudice del gravame aveva rilevato un vizio di motivazione incentrato sul difetto di indicazione dei dati oggettivi implicati dalle rettifiche catastali laddove detti dati si identificavano con categoria, classe, rendita e consistenza delle unità immobiliari e (tutti) erano stati puntualmente indicati negli atti impugnati; 2. - i due motivi sono fondati e vanno senz'altro accolti; 3. -il giudice del gravame ha annullato gli avvisi di accertamento catastale rilevando «la mancata indicazione di specifici e concreti criteri posti a base dei provvedimenti di accertamento», difetto, questo, dal quale conseguiva l'impossibilità di «individuare ed apprezzare compiutamente il criterio di fatto seguito dall'Ufficio per il classamento degli immobili e connesse attribuzioni di rendite catastali, diversamente da quanto risultante dall'articolata denuncia di variazione effettuata con la procedura Docfa»; ed ha soggiunto,, in relazione alla stessa giurisprudenza di legittimità evocata, che, nella fattispecie, difettava l'indicazione, per l'appunto, «dei dati oggettivi ... acclarati dall'Ufficio»; 4. - così pronunciando, però, come denuncia la ricorrente, - il cui motivo reca la trascrizione dell'atto di appello proposto da controparti, - il giudice ha esaminato un vizio degli atti impugnati che non aveva formato oggetto di gravame, non essendo dubbio che, nel contenzioso tributario, i motivi dell'opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, - con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti (Cass., 20 settembre 1996, n. 8387 cui adde, ex plurimis, Cass., 27 luglio 2018, n. 20003;
Cass., 24 gennaio 2018, n. 1737; Cass., 6 aprile 2017, n. 9020), - e che, - una volta disattesa l'eccezione dalla pronuncia di prime cure, - la questione relativa al difetto di motivazione degli avvisi di accertamento avrebbe dovuto formare oggetto di specifico motivi di appello, pena il formarsi del relativo uvr giudicato interno; 5. - del pari fondato è il secondo motivo di ricorso in quanto, con riferimento all'atto di classamento adottato in esito alla procedura docfa (d.m. n. 701 del 1994), - procedura, questa, connotata da una «struttura fortemente partecipativa», - la Corte ha già avuto modo di (ripetutamente) rilevare che l'obbligo di motivazione «deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio.., e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie» (v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373;
Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319); e si è, altresì, rimarcato che gli indicati termini di riscontro dell'obbligo di motivazione dell'atto di classamento, adottato in esito alla procedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di una immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione di accatastamento), immutazione rilevante, - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, - qualora incentrata sugli «elementi di fatto» di detta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati) la diversa valutazione della rendita catastale (così come nella fattispecie) consegua «da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni» (v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373;
Cass., 22 maggio 2019, n. 13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237); - come, poi, deduce la ricorrente i dati oggettivi della rettifica si identificano (proprio) con quelli stessi oggetto della dichiarazione di variazione, con le integrazioni conseguenti alla rettifica dei dati (categoria, classe, consistenza e rendita catastale) che, per l'appunto, hanno formato oggetto del diverso apprezzamento (non anche di immutazione o rideterminazione in fatto) da parte dell'Agenzia; 6. - l'impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione. Così deciso i