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Ordinanza — n. 21484/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeals as litigation ceased due to first-level tax assessment completion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21484/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the taxpayer's appeals against tax assessments extinguished because the underlying dispute had ended. Shell Italia argued that the first-level tax assessment finalized the matter, rendering the second-level assessment moot. The court accepted this procedural fact, ruling that the cessation of the subject matter legally terminated the ongoing litigation.

Regesto Legislator

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Art. 6, d.l. n. 119/2018: When a first-level tax assessment concludes the tax liability, the subject matter of any subsequent second-level assessment ceases to exist, thereby extinguishing pending appeals.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accertamento primo livello accertamento secondo livello estinzione giudizio tributario connessione procedimenti IRES Italia Commissione tributaria regionale assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, d.l. n. 119/2018
Nelle more dei giudizi la società contribuente ha depositato dapprima istanza di sospensione e poi istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere ex art. 6, di 119/2018.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14256/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona ciel Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Shell Italia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Guglielmo Maisto e Marco Cerrato, con domicilio eletto in Roma, Piazza d' Aracoeli n. 1, giusta procura in calce al controricorso/ricorso incidentale; - controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 27/42/13, depositata il 20 febbraio 2013. sul ricorso iscritto al n. 14245/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Shell Italia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.

Guglielmo Maisto e Marco Cerrato, con domicilio eletto in Roma, Piazza d' Aracoeli n. 1, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 28/42/13, depositata il 20 febbraio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal Consigliere Lucio Napolitano. Rilevato che: L'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Milano 2, emise nei confronti di Shell Italia spa (anche come consolidata) due distinti avvisi di accertamento in relazione al periodo d'imposta 2004 (il primo dal 1°gennaio al 31 maggio, il secondo dal 1°giugno al 31 dicembre) a titolo di maggiore IRES, frutto di riprese varie.

Tali atti impositivi vennero impugnati avanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano unitamente all'avviso di accertamento nei confronti della medesima Shell Italia spa e della Shell Italia Finanziaria spa (come consolidante; accertamento di "secondo livello"). La CTP, riuniti i ricorsi, li accolse. Avverso tale decisione vennero proposti dall'Agenzia delle entrate, rispettivi uffici locali (DRE e Milano 2), distinti appelli. La Commissione tributaria regionale della Lombardia decise i gravami con le sentenze indicate in epigrafe, in entrambi i casi con sentenze favorevoli alle contribuenti.

Avverso la decisione ha proposto distinti ricorsi per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo rispettivamente due motivi (R.G. 14256/2013) ed un motivo unico (R.G. 14245/2013), In entrambi i giudizi si è costituita Shell Italia spa, nel primo proponendo controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi, nel secondo soltanto controricorso. Nelle more dei giudizi la società contribuente ha depositato dapprima istanza di sospensione e poi istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere ex art. 6, di 119/2018.

Considerato che: Stante l'evidente connessione, i ricorsi vanno preliminarmente riuniti. Con la documentazione dimessa la società contribuente ha asseverato l'avvenuta definizione delle liti in base alle previsioni di cui all'art. 6, dl n. 119/2018. Più specificamente risulta definito l'accertamento c.d. di "primo livello" e conseguentemente risulta cessata la materia del contendere anche per l'accertamento di "secondo livello". Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate. PQM riuniti i giudizi, li dichiara estinti per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma nella