Italian tax court declares process extinguished due to failure to request simplified dispute resolution by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested the simplified resolution procedure by December 31, 2020. The plaintiff, Mattiolo Ivone, challenged a regional commission decision regarding tax assessments, while the tax agency argued the statutory deadline had passed. The court ruled that without a timely request for simplified treatment, the proceedings automatically terminated, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax dispute process extinguishes automatically if the simplified resolution procedure is not requested within the statutory deadline, unless parties subsequently request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CRETO sul ricorso iscritto al n. 18025/2016 R.G. proposto da Mattiolo Ivone, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rondello Gianfranco e Mazzoni Claudio, con domicilio eletto in Roma, via Taro, n. 35, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 111/6/16, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T6S010701758, T65010701789, T6S010704259 e T6S010704280 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. .6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2 f 4/0„, az Il Presi ene DEPOSITATO IN CANCELLERIA 0 6 LUG 202t L LA