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Decreto — n. 21395/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to failure to request simplified settlement by deadline under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 21395/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer argued for a declaratory ruling on extinction, but the law treats such requests differently from formal settlement requests. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving the party who advanced costs responsible for the expenses.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the simplified settlement request is not filed by the statutory deadline, and the party who advanced costs bears the resulting expenses.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified settlement deadline D.L. 119/2018 Art. 6 costs allocation rule automatic process termination sospensione della riscossione fiscale esame degli atti fiscali arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
T8B032105928 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
T8B032105928 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 25345/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Scotti Veicoli Industriali Spa rappresentata e difesa dall' Avv. Puoti Giovanni con domicilio eletto in Roma, via Panama, n. 68, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 771/1/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T8B032105928 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2 4N2,)2 z Il Presidente , ,r, I - DEPOSITATO IN CANCELLERIA 0 6 LUG 2022 oggi /;91LCANCEL