Cassation court allows tax agency appeal by rejecting strict specificity requirement for second-instance arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax agency successfully appealed the Regional Tax Commission's dismissal of its review, arguing the lower court improperly rejected its appeal for lack of specific grounds. The court held that the requirement for specific arguments in tax appeals must be interpreted restrictively to ensure access to justice. Consequently, the cassation court quashed the lower decision and remanded the case for a new examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992; In tax proceedings, the sanction for lack of specific grounds must be interpreted restrictively, allowing appeals where the will to contest the first-instance decision is expressed, even if the agency merely reiterates first-instance arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24740/2012 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Astra Immobiliare srl - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 120/04/2012, depositata il 14 marzo 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal Consigliere Lucio Napolitano.
Rilevato che: L'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Salerno, emise un avviso di accertamento nei confronti della Astra Immobiliare S.r.l. per II.DD. ed IVA 2005, rettificandone la dichiarazione di periodo in relazione alle componenti positive del reddito di impresa (maggiori ricavi da cessioni di immobili). La società contribuente impugnò tale atto impositivo e la Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso. Il gravame agenziale avverso la decisione di primo grado venne respinto dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo quattro motivi (non tre, come erroneamente indicato). La società contribuente è rimasta intimata, ancorché, su disposizione di questa Corte, sia stata rinnovata e si sia ritualmente perfezionata la procedura notificatoria del ricorso. Considerato che:
1. Con il primo motivo l'agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione degli artt. 112, cod. proc. civ. (omessa pronuncia) e 53, 57, d.lgs. 546/1992 poiché la CTR ha ritenuto l'inammissibilità del suo appello a causa della non specificità dei motivi. 1.1. La censura è fondata in relazione al secondo profilo. Va ribadito che: -«Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sui merito dell'impugnazione» (Cass. n. 707 del 15/01/2019, Rv. 652186 - 01) -«Nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7369 del 22/03/20:17, Rv. 643485 - 01; v. nello stesso senso Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1200 del 22/01/2016, Rv. 638624 - 01, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014, Rv. 631559;
Sez. 5, Sentenza n. 3064 del 29/02/2012, Rv. 621983 - 01). 1.2. La CTR campana, affermando la non sufficienza al fine dell'ammissibilità del gravame agenziale della riproposizione delle difese spiegate nel primo grado del giudizio, ha palesemente disatteso tali consolidati arresti giurisprudenziali. 1.3. Le ulteriori considerazioni sviluppate dal giudice tributario di appello in ordine al meritum causae devono considerarsi quali meri obiter dicta, il che comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso agenziale (motivazione omessa/insufficiente; violazione degli artt. 39, d.P.R. 600/1973, 54, d.P.R. 633/1972, 1, comma 265, legge n. 244/07, vizio motivazionale; ancora violazione degli artt. 39, d.P.R. 600/1973, 54, d.P.R. 633/1972, 52, commi 4-5, d.P.R. 917/1986).
2. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Cos