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Ordinanza — n. 21393/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed appeal on statute of limitations; double term requires actual criminal complaint filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21393/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal, quashing the regional tax commission's decision that had dismissed the taxpayer's challenge. The taxpayer argued the statute of limitations had expired, but the commission incorrectly applied the rule requiring a criminal complaint to extend the deadline. The court ruled that the extension only applies if a criminal complaint is filed, not merely if a crime exists, thereby invalidating the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973; Art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972: The doubling of tax assessment deadlines requires the actual filing of a criminal complaint, not just the existence of a criminal offense.

Parole chiave

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statute of limitations tax assessment deadline criminal complaint filing tax fraud Cassazione appeal inchiesta per sottrazione d'imposta indagine su reati finanziari tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Art. 331 c.p.p.
633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis'', presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs.
d.lgs. n. 74/2000
d.l. n. 119/2018
6, comma 10, d.l. n. 119/2018, indi nuovamente fissato, non essendo stata presentata alcuna documentazione attestante il perfezionamento della procedura di definizione agevolata della lite.
art. 331 c.p
633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis'', presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale n. 247 del 2011
Cass. n. 11171 del 30/05/2016
Cass. n. 11171 del 30/05/2016).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19390/2012 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Cignetti Alessandro, rappresentato e difeso dall' avv. Carlo Gargiulo con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, viale Opita Oppio n. 65, giusta procura a margine del controricorso - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 50/14/122, depositata il 31 gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal Consigliere Lucio Napolitano. Rilevato che: L'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Roma 5, emise un avviso di accertamento, anche basato su indagini finanziarie, per II.DD. ed IVA con relative sanzioni per l'anno d'imposta 2004. Il Cignetti impugnò tale atto impositivo avanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accolse. Il gravame agenziale avverso tale decisione venne respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, per la medesima, ritenuta dirimente/assorbente ragione che, come eccepito dal contribuente, l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso oltre il termine decadenziale previsto dagli artt. 43, d.P.R. 600/1973, 57, d.P.R. 633/1972, non ritenendosi applicabile il "raddoppio" del termine stesso, in assenza della prova della presentazione di denuncia penale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico, poi illustrato da memoria. Resiste con controricorso il contribuente, che successivamente ha depositato memoria. Il giudizio è stato sospeso ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, indi nuovamente fissato, non essendo stata presentata alcuna documentazione attestante il perfezionamento della procedura di definizione agevolata della lite. Considerato che:

1. Con l'unico motivo dedotto l'agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 43, d.P.R. 600/1973 e 57, d.PR 633/1972, poiché, come già i primi giudici, il giudice tributario di appello ha ritenuto non applicabile il "raddoppio" dei termini decadenziali previsti in tali disposizioni legislative in caso di connessione delle pretese creditorie tributarie con i reati previsti e puniti dalle norme incriminatrici di cui al d.lgs. n. 74/2000. 1.1. Il motivo è fondato.Va infatti ribadito che «In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis'', presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 de 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011» (tra le molte, v.

Cass. n. 11171 del 30/05/2016). Indubbio che nel caso di specie ricorresse in astratto uno dei reati previsti da detta fonte normativa (art. 4, dichiarazione infedele), l'affermazione della CTR laziale della necessità della presentazione in concreto della denunzia penale contrasta con il citato, consolidato, arresto giurisprudenziale.

2. In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso